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Sentenza

Sentenza n. 1087/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di esclusione adottato dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) di Bergamo, Lecco e Sondrio in relazione alla procedura di gara avente CIG B900BE65E3 (Lotto BG-02) e relativo verbale del R.U.P. n. 2 del 7 gennaio 2026 (docc. 1 e 2); - del Disciplinare di gara (doc. 3) approvato con determinazione del Direttore generale dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) di Bergamo, Lecco e Sondrio n. 705 del 6 novembre 2025 (doc. 4); - della determinazione di aggiudicazione n. 49 del 14 gennaio 2026 in favore della società Stea s.r.l. emessa dal Direttore generale dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) di Bergamo, Lecco e Sondrio (doc. 5); - di ogni atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicatrice riferiti alle sedute del 2, 7 e 9 gennaio 2026 (docc. 6, 7 e 8) ed i giudizi e provvedimenti adottati all’esito di queste ultime; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato inter alios e per il subentro nell’aggiudicazione ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a. ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente;

Giustizia amministrativa202600101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha definitivamente respinto il ricorso. Non sono esplicitate nel testo le ragioni poste a fondamento del rigetto dei singoli motivi, poiché è riportato soltanto il dispositivo della sentenza. Sono quindi respinte anche le domande consequenziali di declaratoria di inefficacia del contratto, subentro nell'aggiudicazione e risarcimento del danno per equivalente. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara CIG B900BE65E3, Lotto BG-02, e successiva aggiudicazione in favore di altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato dall'ALER Bergamo Lecco Sondrio, il relativo verbale del R.U.P., il disciplinare di gara, il provvedimento di aggiudicazione in favore di altra impresa e gli ulteriori atti della procedura, inclusi i verbali della commissione giudicatrice. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell'aggiudicazione e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Il testo del provvedimento non riporta il contenuto specifico dei motivi di ricorso né le censure dedotte contro l'esclusione, il disciplinare o l'aggiudicazione.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Il giudizio è stato trattato nell'ambito del rito speciale in materia di contratti pubblici.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e delle conseguenze sulla sorte del contratto.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di subentro nell'aggiudicazione e della tutela risarcitoria subordinata.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici

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