Cassazione Penale, Sentenza n. 18621/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bossoni ha impugnato la convalida dell'ordinanza che aveva recepito il provvedimento del Questore, contestando in primis la violazione del termine di 48 ore previsto per l'esercizio del diritto di difesa (comprendente la possibilità di esaminare gli atti e depositare memorie prima della convalida). In subordine ha censurato la carenza e l'insufficiente motivazione del provvedimento sotto il profilo del principio di gradualità e della congruità della sanzione, nonché il difetto/illogicità di motivazione in relazione all'obbligo di presentarsi ripetutamente in Questura (tre volte) per le partite in casa e provincia e anche in occasione delle partite amichevoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondante e assorbente il primo motivo: la convalida del G.I.P. non è risultata dimostrata essere avvenuta dopo la decorrenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento al ricorrente. Ne è derivato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore del 22/07/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione presso la Questura (cioè la prescrizione connessa alla libertà personale). Sono quindi venuti meno gli effetti dell'obbligo di presentazione; resta invece distinta la misura interdittiva di divieto di accesso ai luoghi di competizione, di diversa natura e competenza (menzionata dalla Corte come atipica misura interdittiva prevista dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401/1989), non oggetto di annullamento con la pronuncia che ha riguardato soltanto l'obbligo di comparire.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6
art. 6, commi 1, 2 e 3, legge n. 401/1989
La Corte richiama che, ai sensi della giurisprudenza consolidata, la convalida della misura che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica all'interessato: l'inosservanza del termine priva di effettivo esercizio del diritto di difesa e comporta nullità/caducazione della convalida. Inoltre la Corte distingue il comma 2 (connesso alla libertà personale e soggetto a convalida) dal comma 1 (misura interdittiva atipica di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza).
codice di procedura penale, art. 178, lett. c
art. 178, lett. c, c.p.p.
Richiamato dalla difesa nell'ambito della contestazione della compressione temporale del diritto di difesa e delle formalità di notifica/convalida; la norma è stata evocata per sostenere l'illegittima anticipazione della convalida rispetto al termine utile per il destinatario.
legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 10
art. 3 e art. 10, legge n. 241/1990
Richiamate dalla difesa in relazione al principio di buona amministrazione, partecipazione e motivazione degli atti amministrativi; le censure riguardavano difetto di motivazione, eccesso di potere e mancata applicazione del principio di gradualità, questioni sulle quali la Corte non è entrata nel merito essendo stato ritenuto risolutivo il primo motivo procedurale.
Massime di principio
- Quando il Questore impone un obbligo di presentazione che incide sulla libertà personale, la convalida giudiziale non può intervenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica all'interessato; la violazione di tale termine comporta nullità/caducazione della convalida.
- In caso di incertezza sugli orari delle notifiche o della convalida, l'incertezza è interpretata a favore della difesa e può determinare l'annullamento della misura impugnata.
- La convalida prevista dall'art. 6 legge 401/1989 riguarda in via principale le prescrizioni attinenti alla libertà personale (es. obbligo di presentarsi); misure interdittive come il divieto di accesso ai luoghi di gara hanno natura e regime distinti e vanno valutate separatamente.
- Le censure amministrative relative a motivazione, proporzionalità e principio di gradualità sono rilevanti e opponibili, ma possono risultare assorbite se sussiste un vizio procedurale formale ritenuto decisivo dal giudice (come il mancato rispetto del termine per la difesa).
- Se si impone l'obbligo di presentazione in relazione a frequenza o ambito (es. partite in casa, trasferta, amichevoli), la prescrizione deve essere specificamente e logicamente motivata in relazione ai fatti e al rischio di reiterazione: carenza di tale motivazione espone la misura a rischio di annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18602/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18605/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18608/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18611/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18613/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18614/2024 del 13/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →