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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/245

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole fenchilico, acetato di carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a seguito di rivalutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, 11 sostanze aromatizzanti già presenti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, e fissa condizioni d’uso, limiti massimi nel mangime completo e specifici obblighi di etichettatura. Sono inoltre previste misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte e requisiti di protezione per gli utilizzatori esposti per inalazione o contatto.

Autorizzazione come additivi per mangimi, per tutte le specie animali, di 11 sostanze aromatizzanti e disciplina delle relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. Riguarda l’immissione sul mercato e l’uso di mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole fenchilico, acetato di carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile; prevede inoltre disposizioni transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 15 marzo 2018. Non autorizza l’uso nell’acqua di abbeveraggio, pur non escludendo l’uso in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Autorizzazione di sostanze aromatizzanti come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione autorizza 11 sostanze aromatiche già esistenti nel registro degli additivi per mangimi, dopo la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento recepisce il parere EFSA del 20 aprile 2016, secondo cui le sostanze sono sicure alle condizioni d’uso proposte per animali, consumatori e ambiente, e non richiedono un’ulteriore dimostrazione di efficacia, essendo già efficaci come aromi negli alimenti.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda gli additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e classificati nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti". Le sostanze interessate sono mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole fenchilico, acetato di carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile. Il regolamento non autorizza l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma precisa che ciò non impedisce l’impiego in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Presupposti normativi e rivalutazione

Le sostanze erano state precedentemente autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento. La Commissione rileva che, sulla base della valutazione scientifica, sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Condizioni di impiego e limiti massimi

L’allegato richiede che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Per ciascuna sostanza sono indicati composizione, purezza minima, formula chimica, numero CAS, numero FLAVIS e metodo analitico di controllo, basato su gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). Sono inoltre fissati limiti massimi raccomandati nel mangime completo con umidità del 12%:

  • mentolo: 25 mg/kg;
  • d-carvone: 5 mg/kg;
  • acetato di mentile: 5 mg/kg;
  • d,l-isomentone: 0,3 mg/kg per suini e pollame, 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie;
  • 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one: 0,3 mg/kg per suini e pollame, 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie;
  • 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one: 0,3 mg/kg per suini e pollame, 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie;
  • d-fencone: 0,3 mg/kg per suini e pollame, 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie;
  • alcole fenchilico: 1 mg/kg;
  • acetato di carvile: 1 mg/kg;
  • acetato di diidrocarvile: 1 mg/kg;
  • acetato di fenchile: 1 mg/kg.

Etichettatura e controlli ufficiali

Il regolamento impone specifici obblighi informativi. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità del 12%. Se il livello d’uso raccomandato in etichetta della premiscela comporta il superamento del limite applicabile, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva. Lo stesso obbligo si applica all’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti quando il tenore nel mangime completo supera il limite fissato per la sostanza.

Sicurezza degli utilizzatori

La Commissione recepisce le indicazioni dell’EFSA sui rischi da contatto cutaneo, oculare e inalazione, precisando che la maggior parte delle sostanze è classificata come irritante per il sistema respiratorio. Gli operatori del settore devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione; se ciò non basta, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. Non sono richieste prescrizioni specifiche di monitoraggio post-commercializzazione.

Regime transitorio

Per evitare effetti immediati sulle filiere, il regolamento prevede un periodo transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le regole precedenti possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti, il termine è il 15 marzo 2019 per i prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e il 15 marzo 2020 per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, sempre se prodotti ed etichettati secondo la normativa previgente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze

Le sostanze indicate nell’allegato sono autorizzate come additivi per mangimi nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, per tutte le specie animali, alle condizioni stabilite nell’allegato, ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Fondamento della rivalutazione e valutazione EFSA

Le sostanze erano già autorizzate in via illimitata dalla direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nel parere del 20 aprile 2016, ha concluso che alle condizioni proposte non vi sono effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente, e che non è necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, trattandosi di sostanze efficaci come aromi negli alimenti.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato impone che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Per tutte le sostanze sono previste specifiche caratteristiche di composizione, purezza minima, formula chimica, numero CAS e numero FLAVIS, nonché un metodo analitico GC-MS-RTL per la determinazione nell’additivo e nelle premiscele.

Limiti massimi nel mangime completo

Sono fissati tenori massimi raccomandati della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%. I limiti variano secondo la sostanza: 25 mg/kg per il mentolo; 5 mg/kg per d-carvone e acetato di mentile; 0,3 mg/kg per suini e pollame e 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie per d,l-isomentone, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one e d-fencone; 1 mg/kg per alcole fenchilico, acetato di carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile.

Obblighi di etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo, con riferimento all’umidità del 12%. Inoltre, il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono comparire sull’etichetta della premiscela quando il livello d’uso raccomandato comporta il superamento del limite indicato, e sull’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti quando il tenore nel mangime completo supera il limite applicabile.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori di additivi e premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. L’EFSA ha rilevato pericoli associati anche all’esposizione respiratoria per la maggior parte delle sostanze.

Esclusione dell’acqua di abbeveraggio

Il regolamento precisa che la mancata autorizzazione dell’uso delle sostanze nell’acqua di abbeveraggio non esclude il loro impiego in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Misure transitorie

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le norme previgenti possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per materie prime per mangimi e mangimi composti: se destinati ad animali da produzione alimentare, i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 15 marzo 2019 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento; se destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettatura dei mangimisicurezza alimentaresalute animale

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