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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20164/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, cittadino della Nigeria proveniente dall'Edo State, aveva domandato il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno della domanda aveva riferito di essere cristiano, sposato e padre di una figlia, e di avere lasciato il Paese d'origine perché il lavoro non andava bene; aveva poi soggiornato in Libia per circa tre mesi e, dichiarando di non poter restare per la presenza di 'delinquenti libici', era giunto in Italia. Il Tribunale di Ancona aveva confermato il diniego della Commissione territoriale; la Corte d'appello di Ancona aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che l'espatrio fosse dovuto solo a ragioni economiche, che nell'area meridionale della Nigeria non vi fosse violenza armata indiscriminata e che non fossero stati allegati specifici profili di vulnerabilità idonei a fondare la protezione umanitaria. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 286/1998, nonché degli artt. 8 e 32 d.lgs. 25/2008, e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe negato la protezione umanitaria senza comparare la situazione di rientro in Nigeria con il livello di integrazione raggiunto in Italia, senza considerare il rischio di lesione dei diritti umani al rimpatrio e senza adempiere all'obbligo di cooperazione istruttoria officiosa, specie in ordine alle condizioni di vulnerabilità soggettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità: il motivo si risolveva in una trattazione di principi astratti di diritto, spendibili in qualunque controversia analoga, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con la concreta vicenda processuale. La Corte ha inoltre osservato, come rilievo ulteriore, che la Corte d'appello aveva correttamente escluso un obbligo di cooperazione istruttoria in difetto di adeguata allegazione, da parte del richiedente, dei fatti rilevanti a sostegno della protezione umanitaria. Spese compensate per identica genericità del controricorso; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    vizio di cui all'art.360, comma 3,cod. proc. civ.

    Il motivo di ricorso era formalmente incardinato come violazione di legge e vizio motivazionale, ma è stato ritenuto inammissibile per genericità e mancanza di specifico confronto con la decisione impugnata.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma invocata dal ricorrente a fondamento della protezione umanitaria, senza che la Corte ne affronti il merito per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 19, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma invocata dal ricorrente sul divieto di espulsione/rimpatrio, ma non esaminata nel merito per genericità della censura.

  • art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008

    Richiamata dal ricorrente per l'obbligo di cooperazione istruttoria officiosa; la Corte ribadisce che tale obbligo non sorge se il richiedente non allega i fatti rilevanti.

  • art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla protezione umanitaria, ma non oggetto di accoglimento per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 14 d.lgs. 251/2007

    lett. a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/07

    La Corte d'appello aveva escluso la sussistenza dei presupposti di protezione sussidiaria ex lett. a) e b); tale valutazione resta ferma perché non efficacemente censurata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e astratte, prive di puntuale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e con i fatti di causa.
  • In materia di protezione umanitaria, il giudice non è tenuto a svolgere cooperazione istruttoria officiosa se il richiedente non ha prima assolto l'onere di allegare i fatti specifici rilevanti ai fini della domanda, inclusi gli elementi di vulnerabilità.
  • La deduzione del rischio di lesione dei diritti fondamentali e del livello di integrazione in Italia deve essere sostenuta da allegazioni concrete e da un effettivo confronto con la decisione di merito; altrimenti la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso e il controricorso presentano entrambe un contenuto genericamente assertivo, può essere disposta la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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