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Ordinanza

Ordinanza n. 1913/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza al decreto Cronol. 736/2019 - 523/2019 R.G. della Corte d’Appello di Napoli;

Giustizia amministrativa202400420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli recante liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Napoli, chiedendo l’esecuzione del credito liquidato ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio il Tribunale ha rilevato l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Tale disposizione prevede, per i creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che quelli già in corso sono sospesi automaticamente.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili processuali, di merito e relativi alle spese, ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione opera fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione speciale. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica, per due anni, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 entro il 31 dicembre 2021, nonché il divieto temporaneo di instaurare nuove azioni esecutive o giudizi di ottemperanza.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme alla disposizione speciale dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, il fondamento processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • La disposizione speciale dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina automaticamente la sospensione, per il biennio previsto dalla legge, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.
  • La sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera indipendentemente dalla definizione, nel provvedimento di sospensione, dei profili preliminari, di merito e delle spese, che restano impregiudicati.
  • Dopo la scadenza del biennio di sospensione, il giudizio di ottemperanza può proseguire mediante presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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