Ordinanza n. 71/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza anche mediante la nomina di un Commissario ad acta del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R., sez. I, n. 281 del 9 luglio 2025 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente e per la declaratoria di nullità - del D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025 recante “Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026”; - ove occorra e anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia, il D.R. n. 920 del 2021, il Regolamento di Ateneo nonché lo Statuto di Ateneo; nonché, in ogni caso, per la condanna - dell'Ateneo resistente al pagamento in favore del ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.; - dell'Ateneo al risarcimento dei danni subìti e subendi dal ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, adottato con D.R. Rep. n. 1878/2025, nonché gli atti connessi, in relazione alla dedotta mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 281/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, anche mediante richiesta di nomina di un commissario ad acta, rispetto alla sentenza del medesimo TAR n. 281 del 9 luglio 2025, che aveva accolto il ricorso da lui proposto. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità dell'avviso di selezione adottato dall'Università con D.R. Rep. n. 1878/2025 e degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali relativi ai requisiti e ai posti disponibili per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Sono state altresì formulate domande di condanna dell'Università al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni giorno di ritardo o successiva violazione del giudicato e al risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi per la mancata esecuzione della sentenza. Il TAR, ritenendo necessari approfondimenti istruttori ai fini della decisione, ha disposto l'acquisizione di chiarimenti documentati sui criteri e sulle modalità utilizzati dall'Università per ricognire i posti disponibili per ciascuna coorte e per determinare il numero complessivo di dieci posti indicato nell'avviso.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso le domande di ottemperanza, di declaratoria di nullità, di nomina del commissario ad acta, di penalità di mora e di risarcimento. Ha ordinato all'Università di depositare una relazione dettagliata e documentata sui criteri e sulle modalità seguiti per la ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte e per la determinazione complessiva dei dieci posti previsti dall'avviso di selezione. L'adempimento deve essere effettuato entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza da parte della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione di parte. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 maggio 2026 per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale base della domanda di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; l'ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la verifica della conformità dell'attività amministrativa al giudicato richiede l'accertamento dei criteri e dei dati concretamente utilizzati dall'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare una relazione dettagliata e documentata su tali elementi prima di decidere le domande proposte.
- L'ordine istruttorio impartito dal giudice dell'ottemperanza può essere accompagnato da un termine perentorio per l'adempimento e il giudizio può essere rinviato a una successiva camera di consiglio per valutare gli elementi acquisiti.
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