Cassazione Penale, Ordinanza n. 19761/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sull'elemento soggettivo perché non confrontata con le valutazioni di merito della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una condanna emessa dalla Corte di appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo censure sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze non si confrontavano con la motivazione di merito della Corte territoriale, la quale aveva svolto un apparato argomentativo puntuale e logico, richiamato in particolare a pagina 4 della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata solo per identificare uno dei reati oggetto della condanna impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità le censure sull'elemento soggettivo del reato sono inammissibili quando si risolvono in una mera contrapposizione alla ricostruzione di merito, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze non si confrontano specificamente con l'apparato argomentativo della decisione di appello, specie quando tale motivazione sia puntuale e logicamente coerente.
- La manifestata infondatezza del motivo determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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