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Ordinanza

Ordinanza n. 1064/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Ministro dell’Interno del 20.1.2026, con cui è stato disposto, per i tifosi della A.S. Roma, il c.d. divieto di trasferta di cui all’art. 7-bis.1, della l. n. 401 del 1989; - del consequenziale decreto del Prefetto di Udine del 27.1.2026, meramente attuativo del predetto provvedimento della determinazione n. 3 del 2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nella parte in cui si legge che «è stata rinviata alle valutazioni dell’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza l’adozione del provvedimento di cui all’art. 7-bis.1»; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi tra cui in particolare eventuali informative delle forze dell’ordine, eventuali provvedimenti del CASMS, ancorché non conosciuti e non richiamati nel provvedimento.

Giustizia amministrativa202601115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministro dell'Interno che ha disposto, fino al termine della stagione calcistica corrente, la chiusura dei settori ospiti e il divieto di vendita dei relativi titoli di accesso ai residenti nella Regione Lazio per le trasferte della A.S. Roma, nonché il consequenziale decreto del Prefetto di Udine

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto ministeriale e degli atti connessi, sostenendo in particolare che la misura avesse natura sostanzialmente punitiva, fosse priva dei presupposti previsti dall'art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989 e non fosse adeguatamente giustificata con riferimento ai singoli incontri futuri e alle relative tifoserie. È stata inoltre contestata la proporzionalità della misura, anche quanto alla sua durata e alla sua estensione territoriale ai residenti dell'intera Regione Lazio. Il provvedimento era stato adottato dopo gravi scontri verificatisi il 18 gennaio 2026 nei pressi dell'uscita autostradale di Casalecchio del Reno tra circa trecento tifosi della Roma e della Fiorentina, diretti verso stadi diversi, nonché alla luce di precedenti episodi analoghi, inclusi scontri del 2023 e recenti episodi in trasferte europee.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, al sommario esame proprio della fase incidentale e impregiudicate le questioni di rito, insussistente un fumus boni iuris sufficientemente consistente. Il Collegio ha ritenuto che la misura rientri nell'ambito applicativo dell'art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989 e abbia finalità preventiva e cautelare, non punitiva, essendo diretta a prevenire nuovi episodi di violenza e turbative dell'ordine pubblico. La norma non limita il potere ministeriale ai disordini verificatisi all'interno degli impianti sportivi; inoltre, le modalità degli scontri, avvenuti durante gli spostamenti per trasferte diverse, giustificano la mancata indicazione di uno specifico pericolo riferito a ciascun incontro e alla relativa tifoseria avversaria. La durata, comunque non superiore al limite biennale previsto dalla legge, rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza. Il provvedimento risultava inoltre sollecitato dalla determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Quanto al periculum in mora, l'interesse dei ricorrenti a partecipare alle prossime trasferte è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico primario alla prevenzione della violenza e alla tutela dell'ordine pubblico. Il TAR non ha esaminato specifiche censure sull'estensione del divieto ai residenti dell'intera Regione Lazio. Spese della fase cautelare compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 7-bis.1 l. 13 dicembre 1989, n. 401

    in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico

    La disposizione attribuisce al Ministro dell'Interno un potere preventivo e cautelare, esercitabile in presenza di gravi episodi di violenza e non limitato ai disordini verificatisi all'interno degli impianti sportivi; la durata deve rispettare il limite massimo biennale, mentre la scelta concreta rientra in un'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, in particolare un fumus boni iuris sufficientemente consistente e un periculum in mora prevalente rispetto all'interesse pubblico; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ravvisati.

Massime di principio

  • Il potere attribuito al Ministro dell'Interno dall'art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989 ha natura preventiva e cautelare, non punitiva, ed è diretto a impedire la reiterazione di gravi episodi di violenza e turbative dell'ordine pubblico connesse agli spostamenti delle tifoserie.
  • La misura di chiusura dei settori ospiti e di divieto di vendita dei titoli di accesso prevista dall'art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989 non è circoscritta ai casi in cui gli episodi violenti si verifichino all'interno dello stadio, potendo fondarsi anche su scontri avvenuti durante il viaggio verso trasferte sportive.
  • Quando gli episodi di violenza si verificano durante gli spostamenti delle tifoserie, anche in relazione a trasferte dirette verso incontri diversi, l'autorità di pubblica sicurezza non deve necessariamente individuare, per ciascun incontro futuro, uno specifico pericolo collegato alla singola tifoseria avversaria.
  • Se la durata della misura non supera il limite massimo di due anni previsto dalla legge, la sua rimodulazione giudiziale può interferire con l'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione del rischio di reiterazione e nella scelta della durata della misura.
  • In sede cautelare, l'interesse individuale dei tifosi ad assistere alle partite in trasferta può essere ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico primario alla prevenzione di nuovi episodi di violenza e alla tutela dell'ordine pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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