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Ordinanza

Ordinanza n. 795/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della aggiudicazione dell'Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento delle prestazioni di supporto ai servizi di sicurezza presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa (C.I.G. nr. A03FDC842A), in favore del RTI Italpol Vigilanza S.r.l./ Sicuritalia Ivri S.p.A., comunicata a mezzo pec in data 1.10.2025, con nota prot. 15060 nonché di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati, nonché, e per quanto occorrer possa, della risoluzione automatica prevista a far data dall'effettivo subentro da parte di RTI Italpol Vigilanza S.r.l./ Sicuritalia Ivri S.p.A. nonché, e per quanto occorrer possa, della risoluzione espressa (ove disposta e comunque non nota) dell'"Accordo Quadro n° 5600051490 per l'affidamento delle prestazioni di supporto ai servizi di sicurezza presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa (C.I.G. nr. A03FDC842A)" con ICTS Italia in data 23.10.2024 e di ogni altro atto connesso a quello impugnato, della quale ad oggi la ricorrente non ha notizia, nonché per la dichiarazione di inefficacia dell'Accordo Quadro eventualmente stipulato tra la Stazione appaltante ed RTI Italpol Vigilanza S.r.l./ Sicuritalia Ivri S.p.A. nelle more della definizione del giudizio, nonché per la condanna della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito da ICTS Italia; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\12\2025: degli atti già impugnati con il ricorso principale e, in particolare: - della nota SEA del 1.10.2025 (doc. 1) - del provvedimento di risoluzione espresso (già prudenzialmente impugnato con il ricorso principale, ancorché al tempo non noto nei suoi contenuti) ora comunicato da SEA con nota del 14.11.2025 (doc. 46); nonché dei seguenti nuovi atti e provvedimenti, comunicati da SEA in data 31/10/2025 in riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da ICTS in data 1/10/2025: - nota del 3/7/2025 di SEA a RTI Italpol Vigilanza S.r.l./ Sicuritalia Ivri S.p.A, con la quale, tra l’altro, viene indicato il destinatario quale “potenziale aggiudicatario” classificato al secondo posto in esito alla graduatoria e richiesta “relazione giustificativa del ribasso complessivamente offerto sulla base d’asta” (doc. 35) - Verbale n. 7 del 29.07.2025 – Verifica di congruità dell’offerta RTI Italpol/Sicuritalia nella parte in cui legittima lo scorrimento della graduatoria e conduce alla richiesta di documentazione ex par. 4.2 della lettera di invito propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, quale presupposto formale dell’aggiudicazione (doc. 36); - nota del 01.08.2025 di SEA a RTI Italpol/Sicuritalia che comunica al costituendo RTI, tra l’altro, l’esito positivo della verifica del ribasso, il posizionamento al primo posto con punteggio 90,73/100 e avvia la fase di produzione documentale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro (doc. 37); - nota del 18.09.2025 di SEA a RTI Italpol/Sicuritalia di richiesta, tra l’altro, della riattivazione della cauzione provvisoria (Polizza n. 2077345), altresì confermativa della volontà di procedere con l’aggiudicazione (doc. 38); - nota del 30.09.2025 di SEA a RTI Italpol/Sicuritalia di “formalizzazione” dell’aggiudicazione definitiva in favore del RTI Italpol/Sicuritalia, con indicazione, tra l’altro, dell’avvio del servizio entro il 01.12.2025, previa stipula dell’Accordo Quadro con avvio del servizio entro il 01.12.2025 (doc. 39); - graduatoria definitiva del 07.10.2025 (doc. 40); - comunicazioni del 07.10.2025 individuali di esito inviate da SEA ai concorrenti classificati dal 2° al 5° posto: SECURPOL doc. 41; RTI Coopservice/Rangers doc. 42, RTI Allsystem/Vedetta 2 Mondialpol doc 43; Security Service doc. 44); - di ogni altro atto della Stazione appaltante, anche allo stato ignoto, successivo alla dichiarazione integrativa del 08.10.2025 resa da ITALPOL (conosciuta in data 31.10.2025 in seguito all’accesso agli atti del 1/10/2025 di ICTS, relativa alle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023), in quanto confermativo dell’aggiudicazione al RTI Italpol/Sicuritalia; - di tutti gli atti resi noti da SEA a ICTS in data 31.10.2025 in riscontro all’istanza di accesso di ICTS del 1.10.2025, in quanto confermativi dell’aggiudicazione al RTI Italpol/Sicuritalia. e per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 116 cpa del diritto di ICTS ad accedere alla documentazione richiesta ed ostesa solo in forma anonima e parziale con riferimento al dati dei soggetti ex art. 94, comma 3,. D. Lgs. 36/2023 e ai relativi esiti dei controlli, anche prodotti in sede endoprocedimentale da parte dell’odierna controinteressata, e per la conseguente condanna della Stazione appaltante all’ostensione completa della detta documentazione.

Giustizia amministrativa202504111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda incidentale di accesso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. Non ha esaminato nel merito la legittimità dell’ostensione parziale né la spettanza del diritto di accesso alla documentazione richiesta. La regolazione delle spese relative alla fase di accesso è stata riservata alla decisione definitiva sul giudizio principale.

TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o ostensione solo parziale e anonima della documentazione relativa ai controlli sui requisiti dell’aggiudicataria, impugnata nell’ambito della controversia sull’aggiudicazione dell’accordo quadro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione dell’accordo quadro per le prestazioni di supporto ai servizi di sicurezza presso gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese. Con motivi aggiunti ha chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’accesso completo alla documentazione relativa ai soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e agli esiti dei relativi controlli, documentazione che la stazione appaltante aveva osteso soltanto in forma anonima e parziale. Successivamente, con memoria di replica del 31 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente all’incidente di accesso, pur chiedendo la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; nel caso concreto la domanda incidentale è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decisione sul merito.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale riferimento per la documentazione relativa ai soggetti sottoposti ai controlli rilevanti ai fini delle cause di esclusione dalla procedura di gara.

Massime di principio

  • La domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. è improcedibile quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse nella fase incidentale di accesso preclude l’esame nel merito della legittimità dell’ostensione parziale e della spettanza del diritto di accesso.
  • Quando l’incidente di accesso è dichiarato improcedibile, il giudice può riservare la regolazione delle relative spese alla decisione definitiva sul giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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