Sentenza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - degli atti e dei provvedimenti compiutamente individuati, per ciascun ricorrente, da pagg. 1 a pag. 34 del ricorso introduttivo; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo; previa disapplicazione, con rimessione alla Corte Costituzionale: - del decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172, convertito in L. n. 3 del 21.1.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge del 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28 maggio 2021, n. 76; - della legge del 23 luglio2021, n. 106; - del d. l. del 7 gennaio 2022, n.1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: circolari attuative dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e provvedimenti individuali di sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le circolari con cui le amministrazioni di appartenenza avevano attuato la disciplina dell’obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti di sospensione dal servizio, con perdita della retribuzione e degli altri emolumenti. Hanno dedotto l’illegittimità derivata degli atti per asserita incostituzionalità della normativa applicata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36 e 38 Cost., lamentando la compressione del diritto al lavoro, la violazione della dignità e dell’autodeterminazione, la disparità di trattamento rispetto ai dipendenti sospesi per ragioni disciplinari o penali, ai quali può spettare un assegno alimentare, e la lesione del diritto a una retribuzione sufficiente. Per i ricorrenti sospesi durante periodi di malattia o licenza è stata inoltre dedotta la violazione della disciplina del CCNL del comparto Ministeri. È stata contestata anche la contraddittorietà della durata della sospensione, fissata legislativamente fino al 15 giugno 2022, rispetto alla cessazione dello stato di emergenza prevista al 31 marzo 2022. Sono state infine formulate domande di reintegra, pagamento delle retribuzioni non percepite e risarcimento dei danni. Le amministrazioni hanno eccepito l’incompetenza territoriale e l’inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di simmetria delle posizioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che le circolari impugnate fossero atti generali, adottati da amministrazioni centrali e dotati di efficacia non limitata territorialmente. In presenza della loro impugnazione unitamente agli atti applicativi, la competenza resta radicata presso il TAR Lazio - Roma ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a., prevalendo sul foro della sede di servizio del dipendente. Il Collegio ha omesso l’esame delle eccezioni di inammissibilità, applicando il criterio della ragione più liquida, poiché il ricorso era comunque infondato nel merito. Nel merito, ha affermato che, ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale produceva direttamente e automaticamente la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza carattere disciplinare e con conservazione del rapporto di lavoro; all’amministrazione non residuava alcuna discrezionalità. Le censure di incostituzionalità sono state disattese sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui l’obbligo vaccinale, imposto a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori e della collettività, costituiva un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti. La sospensione e la mancata corresponsione della retribuzione derivavano dalla temporanea impossibilità della prestazione lavorativa e dal venir meno del sinallagma contrattuale; non erano pertanto lesivi del diritto al lavoro, del diritto alla retribuzione né del principio di uguaglianza. Non sussisteva neppure una disparità di trattamento rispetto alle sospensioni disciplinari o penali, poiché queste ultime hanno natura cautelare e mirano a sostenere il lavoratore durante l’accertamento di responsabilità non ancora definito, mentre la sospensione vaccinale conseguiva a una scelta individuale del dipendente. Il TAR ha escluso anche la rilevanza dello stato di malattia o licenza: l’obbligo vaccinale era collegato all’appartenenza alla categoria professionale e non all’effettivo svolgimento del servizio, così da evitare condotte elusive. La disciplina speciale prevaleva inoltre sulle diverse previsioni contrattuali collettive, inserendosi automaticamente nei rapporti di lavoro. Quanto alla durata, il termine del 15 giugno 2022 era un limite massimo, mentre la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 ha determinato anche la cessazione delle conseguenze lavoristiche dell’inadempimento; non vi era quindi contraddittorietà normativa. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia perché gli atti erano legittimi, sia perché mancava l’ingiustizia del danno e non spettava ai ricorrenti il bene della vita richiesto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, commi 2, 3 e 4-bis, c.p.a.
la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
L’impugnazione di circolari di amministrazioni centrali, aventi natura di atti generali ed efficacia non limitata territorialmente, radica la competenza presso il TAR Lazio - Roma, anche se il ricorso riguarda dipendenti pubblici e atti applicativi riferiti a sedi di servizio diverse.
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021 e modificato dal d.l. n. 172/2021
la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati
Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del soccorso pubblico, l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale determina ex lege la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
La sospensione vaccinale non costituisce sanzione disciplinare e comporta, per il periodo di mancata prestazione lavorativa, la sospensione della retribuzione e degli altri emolumenti.
art. 1 d.l. n. 221/2021
La cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 ha comportato, secondo il giudice, anche la cessazione delle conseguenze lavoristiche dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, pur in presenza del termine massimo del 15 giugno 2022 previsto dalla disciplina speciale.
art. 40 e seguenti d.lgs. n. 165/2001
La disciplina della contrattazione collettiva del comparto Ministeri, riferita ai dipendenti civili dei Ministeri, non era comunque applicabile alle categorie di personale sottoposte alla disciplina speciale del comparto sicurezza e difesa.
d.lgs. n. 195/1995
Il rapporto del personale delle Forze armate e di polizia è regolato dalla disciplina speciale del relativo comparto, anziché dalla disciplina contrattuale del comparto Ministeri invocata dai ricorrenti.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per attività provvedimentale illegittima presuppone, tra l’altro, l’illegittimità dell’azione amministrativa e l’ingiustizia del danno; accertata la legittimità degli atti e la non spettanza del bene della vita, la domanda deve essere respinta.
Massime di principio
- Quando sono impugnate, insieme agli atti applicativi, circolari o altri atti generali emanati da amministrazioni centrali e destinati a produrre effetti non limitati territorialmente, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio - Roma ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.; il foro speciale della sede di servizio del pubblico dipendente non prevale.
- L’accertamento dell’inadempimento a un obbligo vaccinale legislativamente imposto come requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa produce automaticamente la sospensione dal lavoro, senza necessità di valutazioni discrezionali dell’amministrazione e senza natura disciplinare, con conservazione del rapporto di lavoro.
- La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione conseguente alla mancata osservanza di un obbligo vaccinale non viola il diritto al lavoro, il diritto alla retribuzione o il principio di uguaglianza quando costituisce una misura temporanea, giustificata dalla tutela della salute pubblica e dalla temporanea impossibilità di rendere una prestazione conforme alle condizioni di sicurezza stabilite dalla legge.
- La mancata corresponsione di un assegno alimentare al dipendente sospeso per inadempimento dell’obbligo vaccinale non determina di per sé una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti sospesi per procedimenti penali o disciplinari, poiché le due sospensioni hanno presupposti e finalità differenti.
- Quando la legge collega l’obbligo vaccinale all’appartenenza a una determinata categoria professionale, l’obbligo opera anche durante l’assenza per malattia o licenza, ove il rapporto di servizio permanga, in funzione antielusiva e senza necessità dell’effettivo svolgimento della prestazione.
- La legittimità dell’atto amministrativo esclude, in radice, la configurabilità del danno ingiusto da provvedimento illegittimo e comporta il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza del bene della vita spettante.
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