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Sentenza

Sentenza n. 1760/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento -della disposizione n. 518 del 26.11.2025 della Agenzia Locale di Sviluppo Dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. - Centrale Unica di Committenza - con cui veniva aggiudicata la procedura di gara Comune di Nola “Servizio di portierato presso la sede del Comune sita in Piazza Duomo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” - CIG B6977B8114, alla società Union Security s.p.a. - nonché della relativa nota di comunicazione della predetta aggiudica ai controinteressati - del verbale di gara n. 4 del 05/08/2025 di proposta aggiudicazione dell'appalto anche nella parte in cui viene erroneamente determinato punteggio offerta tecnica alla Over Security s.r.l, ivi compresa la griglia di attribuzione punteggio in cui non vengono ad essa assegnati punti 5 come previsti al punto 18.1 del disciplinare di gara - requisito n. 7 (Rating di legalità); - ove e per quanto occorra, di tutti i verbali delle sedute di gara nella parte in cui risultano lesivi per la ricorrente errando nella attribuzione del punteggio offerta tecnica alla Over Security srl, indi nella non attribuzione dei punti 5 come previsti al punto 18.1 del disciplinare di gara - requisito n. 7 ( Rating di legalità); - ove e per quanto occorra, di tutti gli atti, anche non conosciuti, griglie di valutazione e quanto afferente la determinazione dell'errato punteggio offerta tecnica della ricorrente; - della nota prot. G. 0003225/2025 del 08/08/2025 della Agenzia Locale di Sviluppo Dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. di reiezione istanza di riesame in autotutela avanzata dalla Over Security s.rl.; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali e tra questi del Disciplinare di gara - art. 14- se inteso ad impedire l'utilizzo dello strumento del soccorso istruttorio anche per comprova di dichiarazione su requisiti offerta tecnica; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali. nonche' -Per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio;● in subordine, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della P.A.

Giustizia amministrativa202600059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione originaria del servizio di portierato in favore di altra impresa e mancata attribuzione di 5 punti all'offerta tecnica della ricorrente per il requisito relativo al rating di legalità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara, il verbale di proposta di aggiudicazione e gli ulteriori atti connessi, contestando la mancata attribuzione di 5 punti previsti dall'art. 18 del disciplinare per il requisito n. 7, relativo al rating di legalità. Ha sostenuto di avere dichiarato quattro misure alternative al rating di legalità, la cui valutazione avrebbe determinato un punteggio dell'offerta tecnica sufficiente a collocarla al primo posto della graduatoria. Ha inoltre censurato, ove occorrente, l'interpretazione dell'art. 14 del disciplinare nella parte in cui fosse intesa a escludere il soccorso istruttorio per la comprova di dichiarazioni relative ai requisiti dell'offerta tecnica. In via subordinata ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. Con ordinanza cautelare n. 195 del 15 gennaio 2026, la Sezione aveva ravvisato un fumus di fondatezza, ritenendo plausibile che la documentazione necessaria fosse stata prodotta nel FVOE e comunque allegata all'istanza di riesame, e aveva ordinato la produzione della domanda di partecipazione.

La decisione

Il giudizio è stato definito senza esame nel merito delle censure, poiché durante il processo l'amministrazione ha rivalutato l'offerta tecnica della ricorrente in esecuzione dell'ordinanza cautelare. Con verbale di gara n. 6 del 2 febbraio 2026 è stata annullata la precedente proposta di aggiudicazione ed è stata formulata una nuova proposta in favore della ricorrente. Successivamente, con disposizione del 10 febbraio 2026, è stata revocata l'originaria aggiudicazione ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio alla ricorrente, con subentro dal 1° marzo 2026. Poiché l'interesse sostanziale azionato è stato integralmente soddisfatto, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Comune, anche considerando la possibilità che l'amministrazione avesse omesso l'esame della documentazione non menzionata nella domanda di partecipazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta atti idonei a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente.

  • art. 18 del disciplinare di gara

    Prevedeva l'attribuzione di 5 punti per il requisito n. 7, relativo al rating di legalità o alle misure alternative dichiarate dal concorrente.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione modifica o ritira l'atto contestato e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, rendendo inutile una decisione sul merito delle censure.
  • La rivalutazione dell'offerta tecnica e la successiva aggiudicazione definitiva in favore del concorrente che aveva impugnato la precedente graduatoria determinano la cessazione della materia del contendere, se il concorrente consegue effettivamente la posizione e l'utilità cui aspirava.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando sussistano ragioni eccezionali connesse all'incertezza sulla corretta valutazione della documentazione di gara; il contributo unificato può tuttavia essere posto a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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