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Ordinanza

Ordinanza n. 586/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Marano di Napoli prot. 0000189 del 5.1.2026 con il quale si determina di concludere il procedimento con l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/90, della pratica edilizia SCIA n. 419 prot. 10295 del 17.03.25 presentata dalla sig.ra Stefania Morisani per la realizzazione di un sottotetto in parte abitabile ed in parte non abitabile su lastrico solare di copertura del fabbricato, identificato al NCEU al foglio 3 particella n. 465 sub 11, sito in Marano di Napoli alla via Castello Belvedere n. 309; 2. Del provvedimento del Comune di Marano di Napoli, con il quale si è disposta l’archiviazione della pratica di Permesso di costruire n. 1096/2016 prot. 35049 del 6.12.2016 mai notificato all’istante che è venuta a conoscenza solo con la lettura del provvedimento del Comune di Marano di Napoli prot. 0000189 del 5.1.2026, di cui sub 1; 3. Del provvedimento di sospensione lavori del Comune di Marano di Napoli, prot. 48647/2025 del 27.11.2025 e notificato in pari data afferente la pratica edilizia SCIA n. 419 prot. 10295 del 17.03.25 presentata dalla sig.ra Stefania Morisani per la realizzazione di un sottotetto in parte abitabile ed in parte non abitabile s lastrico solare di copertura identificato al NCEU al foglio 3 particella n. 465 sub 11 del fabbricato sito in Marano di Napoli alla via Castello Belvedere n. 309; 4. Ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.

Giustizia amministrativa202600841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio della SCIA edilizia, archiviazione di una pratica di permesso di costruire e sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di un sottotetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento comunale che ha disposto l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, della SCIA presentata per la realizzazione di un sottotetto in parte abitabile e in parte non abitabile su un lastrico solare. Ha inoltre contestato l’archiviazione di una precedente pratica di permesso di costruire, della quale ha dichiarato di avere avuto conoscenza soltanto attraverso il provvedimento di annullamento d’ufficio, nonché il successivo provvedimento comunale di sospensione dei lavori. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso e dà atto che restano impregiudicate le ragioni di merito e le eccezioni di inammissibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati. Ha ritenuto insussistente il requisito del danno grave e irreparabile, rilevando che l’annullamento di un titolo edilizio asseritamente già consolidato produce effetti reversibili nella sfera giuridica dell’interessata, suscettibili di venir meno in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel giudizio di merito. Il giudice ha inoltre considerato che la ricorrente non aveva fornito una motivazione concreta sul pregiudizio cautelare, limitandosi ad affermare, senza spiegarne le ragioni, che un eventuale esito favorevole nel merito non avrebbe prodotto effetti positivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La norma è richiamata quale base giuridica del provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della SCIA; l’ordinanza non ne esamina i presupposti di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il rigetto è motivato esclusivamente dall’insussistenza del danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; la mera allegazione del pregiudizio, priva di una concreta spiegazione delle conseguenze dell’esecuzione dell’atto, non è sufficiente.
  • Quando gli effetti dell’annullamento di un titolo edilizio sono reversibili in caso di successivo accoglimento del ricorso, tale reversibilità può escludere il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare.
  • Il giudizio cautelare può essere definito per carenza del periculum in mora senza anticipare la decisione sulle ragioni di merito e sulle eventuali eccezioni di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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