Cassazione Penale, Sentenza n. 8531/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di declaratoria di decorrenza dei termini della custodia cautelare, sostenendo che il Pubblico Ministero al tempo della prima misura cautelare possedeva già l'intero compendio indiziario poi utilizzato per la successiva misura; perciò chiedeva la retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. La difesa deduceva che le contestazioni alla base delle due ordinanze si riferivano a fatti anteriori alla prima ordinanza e che la seconda ordinanza non aggiungeva elementi successivi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., perché la seconda ordinanza contestava anche il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) in forma di condotta 'perdurante', con riferimento a condotte anche successive all'esecuzione della prima misura. Inoltre la difesa non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare il recesso o l'esclusione dall'associazione; anzi, dagli atti emergeva che il Di Silvio aveva continuato, anche durante la detenzione, a gestire l'associazione. Per questi motivi il Tribunale ha ritenuto la presunzione relativa di continuazione della partecipazione non superata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione dei termini della custodia cautelare presuppone che i fatti oggetto della successiva ordinanza siano anteriori all'emissione della prima ordinanza coercitiva; tuttavia non si applica se la successiva ordinanza contesta l'associazione mafiosa in forma "aperta" (ovvero con permanenza della condotta anche dopo la prima misura), salvo che emergano elementi che dimostrino la cessazione della partecipazione alla data della prima ordinanza.
art. 416-bis cod. pen.
La norma sulla associazione di tipo mafioso è stata applicata dal giudice con la contestazione di una condotta perdurante; tale qualificazione giustifica la non retrodatazione se dagli atti risulta la permanenza della partecipazione anche dopo la prima misura cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (esecuzione della condanna alle spese); il richiamo è di carattere procedurale/amministrativo.
Massime di principio
- La carcerazione intervenuta non determina automaticamente la cessazione dell'affectio societatis: la permanenza nella associazione può sussistere anche durante la detenzione, specie per sodalizi con struttura e vincoli stabili come le associazioni mafiose.
- La retrodatazione dei termini (art. 297, comma 3 c.p.p.) richiede che i fatti contestati nella successiva ordinanza siano effettivamente anteriori alla prima misura; non basta la coincidenza formale di atti o informative: occorre verificare il contenuto concreto delle contestazioni.
- Quando la seconda ordinanza contesta l'associazione in forma 'aperta' o come condotta perdurante, la retrodatazione non si applica salvo prova di cessazione della partecipazione al momento della prima ordinanza.
- L'onere difensivo in fase cautelare non si trasforma in una prova piena della negatività: tuttavia la difesa deve allegare fatti concreti e circostanziati (es. lungo periodo senza contatti, trasferimento, prova di contrasti interni o di esclusione, dichiarazioni di recesso) idonei a smentire la presunzione relativa di permanenza nella associazione.
- La valutazione sulla retrodatazione va compiuta caso per caso, con giudizio concreto sulle risultanze investigative e non esclusivamente sulla base di osservazioni formali (stesso procedimento, medesime informative, ecc.).
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