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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. nr. -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per “Protezione speciale” del ricorrente in uno per lavoro subordinato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Torino che ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale valido fino a una data oscurata e derivante dall'accoglimento di una domanda presentata in data parimenti oscurata, ha impugnato il provvedimento questorile che ha dichiarato inammissibile la richiesta di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione. L'amministrazione ha ritenuto applicabili le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che hanno abrogato la previsione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 relativa alla convertibilità del permesso per protezione speciale. La controversia cautelare concerne l'interpretazione delle disposizioni transitorie dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023, in particolare se la disciplina previgente continui ad applicarsi in relazione alla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e/o al rilascio del permesso per protezione speciale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, senza definire il merito dell'impugnazione. Ha ritenuto rilevante l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 riguarda l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, mentre il comma 3 riguarda l'avvenuto rilascio del permesso per protezione speciale. Ne consegue che lo straniero ha diritto alla conversione del titolo qualora la domanda di protezione internazionale sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, ricorrendone gli ulteriori requisiti di legge. La Questura è stata ordinata a riaprire il procedimento, rivalutare la posizione dell'interessato in contraddittorio e concludere con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto dell'ordinanza. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata accolta ai fini del riesame della posizione del ricorrente.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    Nella versione anteriore alla novella del 2023 prevedeva la convertibilità, in permesso per motivi di lavoro, anche dei permessi per protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Ha abrogato la disposizione che consentiva la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro.

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente

    Secondo il TAR, in linea con il Consiglio di Stato, la disposizione transitoria considera l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

  • art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge

    La disposizione considera l'avvenuto rilascio del permesso per protezione speciale e mantiene la facoltà di conversione quando ricorrano i requisiti di legge.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    È richiamato quale fondamento della protezione speciale cui si riferiva la previgente disciplina sulla convertibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 20/2023, l'art. 7, comma 2, considera l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, mentre l'art. 7, comma 3, considera l'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
  • Lo straniero che abbia presentato la domanda di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 può ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, se ricorrono gli ulteriori requisiti di legge, nonostante l'abrogazione della previgente previsione generale di convertibilità.
  • In sede cautelare, quando l'istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile sulla base di un'interpretazione non conforme alla disciplina transitoria, il giudice amministrativo può ordinare alla Questura la riapertura del procedimento, il riesame in contraddittorio e l'adozione di un provvedimento espresso e congruamente motivato, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione dei requisiti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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