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Sentenza

Sentenza n. 11116/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’nternazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0045803.15-11-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno ADSS acquisito in Spagna: - del parere negativo prot AOODGINTCO n. 7286 del 13 maggio 2024 reso dal Ministero dell’università e della ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso superior de especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad Cardenal Herrera-CEU (Spagna); - di ogni altro atto precedente e successivo connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202413034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno ADSS, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno ADSS conseguito in Spagna. Sono state dedotte censure di violazione della normativa europea e nazionale sul riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata previsione di misure compensative e violazione dei principi elaborati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Il ricorrente ha inoltre chiesto la tutela cautelare, che era stata accolta nel corso del giudizio. Nelle more della decisione, la difesa ha dichiarato che il ricorrente aveva ultimato il percorso INDIRE e che, per tale ragione, era venuto meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla difesa del ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, secondo cui, quando la parte dichiara di non avere più un interesse attuale alla decisione, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito delle censure. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di rigetto impugnato, senza che il giudice ne abbia esaminato la legittimità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse attuale alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa della parte, resa tramite il difensore, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando attesta il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito le censure quando il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia.
  • La sopravvenuta ultimazione di un percorso formativo alternativo, quando rende non più attuale l'interesse al riconoscimento del titolo estero oggetto di causa, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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