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Ordinanza

Ordinanza n. 5884/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del rigetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dal Sig. Giacona, è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.”; delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4 e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto. Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202507983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, nonché atti connessi relativi all'ammissione ai percorsi di specializzazione disciplinati dal D.I. n. 77/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 10 luglio 2025 con cui è stata respinta la sua istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Romania. Il diniego era motivato dal fatto che la domanda di riconoscimento sarebbe stata chiusa con provvedimento di rigetto anteriore al 1° giugno 2024 e che, ai sensi del decreto-legge n. 71/2024, convertito dalla legge n. 106/2024, non sarebbe stata quindi possibile la rinuncia. Sono stati impugnati anche le FAQ pubblicate sul sito del Ministero, il provvedimento presente sulla piattaforma informatica ministeriale, il D.I. n. 77/2025 sui percorsi di specializzazione sul sostegno e l'avviso del 4 giugno 2025 sulle modalità di espressione della rinuncia, nella parte in cui ne imponeva la formalizzazione tramite la piattaforma SIDI. Il ricorrente ha chiesto inoltre, in via cautelare, l'ammissione ai percorsi di specializzazione e la declaratoria di validità della rinuncia, nonché la condanna delle amministrazioni all'adozione dei provvedimenti necessari. Dal testo dell'ordinanza non emerge la puntuale articolazione dei singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha adottato una nuova misura cautelare. Ha rilevato che, con decreto monocratico n. 3842 del 14 luglio 2025, l'istanza cautelare era stata accolta poiché il precedente provvedimento ministeriale di rigetto del riconoscimento era stato annullato dal TAR con sentenza n. 7617/2023, con conseguente obbligo di riesame da parte del Ministero. Tale misura è stata confermata collegialmente con ordinanza cautelare n. 4702 del 2 settembre 2025, rimasta inappellata. Considerato che, in fattispecie analoghe, l'ammissione cautelare ai percorsi avrebbe potuto consentire agli interessati di frequentare il percorso e conseguire il titolo, il Collegio ha ritenuto necessario verificare se il ricorrente abbia effettivamente potuto partecipare al percorso negato e se abbia conseguito il titolo di specializzazione. Ha quindi assegnato al ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria contenente tali chiarimenti e per dichiarare se intenda proseguire il giudizio qualora abbia conseguito il titolo.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale del decreto monocratico cautelare adottato in precedenza.

  • decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

    non le è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento

    Richiamato nel provvedimento ministeriale impugnato quale fondamento del diniego alla rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero.

  • legge 29 luglio 2024, n. 106

    Richiamata quale legge di conversione del decreto-legge n. 71/2024.

  • art. 7 decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

    Richiamato in relazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno cui il ricorrente aspirava a partecipare.

  • Decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    Richiamato quale disciplina dei percorsi di specializzazione sul sostegno e delle modalità di rinuncia alla domanda di riconoscimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'ammissione cautelare consente al ricorrente di partecipare al percorso amministrativo o formativo oggetto della controversia e di conseguire il risultato perseguito, il giudice può acquisire specifici chiarimenti sull'effettiva partecipazione, sul conseguimento del titolo e sull'interesse alla prosecuzione prima di definire il giudizio.
  • La sopravvenuta realizzazione, anche in via cautelare, dell'utilità cui tende il ricorso può rendere necessario verificare in concreto la permanenza dell'interesse alla decisione, senza che tale verifica possa essere compiuta presuntivamente.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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