Cassazione Penale, Ordinanza n. 24616/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due coimputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. La vicenda riguarda un addebito di concorso in truffa: secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, uno dei ricorrenti si sarebbe impossessato del profitto illecito, confluito su una carta di pagamento a lui intestata e attivata mediante un suo documento personale, mentre per l'altro il profitto sarebbe confluito su un conto corrente a lui intestato e attivato con un proprio documento personale; per entrambi non risultava alcuna denuncia di furto o smarrimento del documento. Roberto Bevilacqua ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità ex artt. 110 e 640 c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Alessandro Bevilacqua ha proposto un unico motivo, anch'esso centrato su violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla conferma della responsabilità per concorso in truffa, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero sostanzialmente dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e logica e abbia già confutato le deduzioni difensive. Quanto alle attenuanti generiche dedotte da Roberto Bevilacqua, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il giudice di merito aveva legittimamente valorizzato i precedenti penali, anche specifici, e che non è necessario dar conto analiticamente di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato di truffa
art. 640 c.p.
norma incriminatrice del delitto di truffa oggetto di conferma della responsabilità
art. 62-bis c.p.
implicitamente rilevante per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sulla base dei precedenti penali dell'imputato
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e logica.
- Nel delitto di truffa, può integrare il concorso di persone la condotta di chi si impossessi del profitto illecito, quando tale profitto confluisca su uno strumento di pagamento o su un conto corrente a lui intestato e attivato mediante un proprio documento personale, in assenza di elementi quali la denuncia di furto o smarrimento del documento.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento essenziale ai precedenti penali, ivi compresi quelli specifici, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, purché la motivazione individui gli aspetti ritenuti decisivi.
- La sufficienza della motivazione di merito esclude che la cassazione possa sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di appello sulle risultanze probatorie, salvo macroscopici vizi logici o giuridici non ravvisati nel caso deciso.
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