Sentenza del 15/09/2016 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Processo Tributario - Atti impugnabili - Estratto di Ruolo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa tributaria sulla base dell'estratto di ruolo, considerandolo un atto autonomamente impugnabile. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare direttamente tale documento, anche se non notificato e privo di autonoma efficacia impositiva, anziché contestare la cartella di pagamento o altro atto tipico previsto dalla legge.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. L'estratto di ruolo è stato qualificato come un mero prospetto riepilogativo dei carichi già iscritti a ruolo e confluiti nelle cartelle di pagamento. Esso non introduce un nuovo carico erariale, non costituisce un atto autonomamente notificato al contribuente e non rientra tra gli atti impugnabili elencati tassativamente dall'articolo 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione dell'estratto di ruolo è pertanto inammissibile, salva la possibilità di impugnare l'atto tipico previsto dalla legge, come la cartella, nei termini e con le modalità applicabili.
Norme richiamate
Articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Elenca tassativamente gli atti impugnabili nel processo tributario.
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo e non comprende l'estratto di ruolo, che non ha autonoma natura provvedimentale né produce un nuovo carico tributario.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di regola, è un documento riepilogativo e informativo: non costituisce una nuova pretesa tributaria e non è autonomamente impugnabile.
- La contestazione deve normalmente essere rivolta contro l'atto impositivo o della riscossione previsto dalla legge, come la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o l'intimazione, contestandone anche eventuali vizi propri.
- Nel processo tributario occorre verificare se l'atto contestato rientra nell'elenco tassativo dell'articolo 19 del d.lgs. 546/1992; la mera conoscenza di un debito tramite un documento riepilogativo non rende automaticamente tale documento impugnabile.
- L'eventuale mancata o irregolare notifica della cartella può assumere rilievo processuale, ma deve essere fatta valere secondo le regole applicabili all'atto tipico conosciuto o notificato successivamente, non trasformando l'estratto di ruolo in un autonomo atto impugnabile.
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