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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29143/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva attribuito alla società di fatto tra due coniugi un reddito d’impresa derivante da presunta attività imprenditoriale esercitata in comune. La Commissione provinciale aveva annullato l’atto, mentre la Commissione regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che gli indici raccolti dimostrassero l’esercizio collettivo dell’impresa e la contribuzione di entrambi i soggetti alla formazione del reddito. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il testo non ne riporta il contenuto analitico. La Corte, tuttavia, rileva d’ufficio che la questione coinvolgeva anche il rapporto processuale tra società di fatto e soci, richiamando la necessità del litisconsorzio necessario nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento del reddito di società di persone e dei soci.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito della pretesa tributaria, ma ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e, conseguentemente, anche della sentenza di primo grado, perché il giudizio si era svolto senza la regolare partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Ha ritenuto che la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. Il processo è stato quindi rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    società di persone e dei soci delle stesse

    l’unitarietà dell’accertamento del reddito sociale comporta l’automatica imputazione del reddito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, rendendo inscindibile la controversia tra società e soci salvo questioni personali

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    integrazione del contraddittorio

    nei giudizi relativi ad accertamenti inscindibili deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari è nullo

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    se i ricorsi autonomi delle parti sono pendenti davanti alla stessa Commissione, la riunione diventa doverosa in presenza di litisconsorzio necessario

  • art. 39 c.p.c.

    in caso di ricorsi pendenti dinanzi a giudici diversi, la riunione va disposta davanti al giudice preventivamente adito

  • art. 111 Cost.

    ragionevole durata del processo

    la ricomposizione dell’unicità della causa, quando ricorrano i presupposti indicati, evita formalità superflue e tutela la ragionevole durata del processo

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59

    quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato

    la CTR, rilevata la mancata regolare costituzione o integrazione del contraddittorio, deve rimettere la causa al primo giudice

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone e l’automatica imputazione del reddito ai soci, la controversia è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • Se tutte le parti interessate propongono autonomamente ricorso e i processi pendono davanti allo stesso giudice, la riunione è doverosa; se i giudizi sono pendenti davanti a giudici diversi, prevale il criterio del simultaneus processus davanti al giudice preventivamente adito.
  • Quando il difetto di contraddittorio emerge in appello, il giudice regionale deve rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio, senza decidere nel merito.
  • In sede di legittimità, quando più giudizi separati riguardano la stessa fattispecie inscindibile e ricorrono identità oggettiva, simultanea proposizione, simultanea trattazione e identità sostanziale delle decisioni, può disporsi la riunione per evitare un inutile dispendio processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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