Cassazione Penale, Sentenza n. 6770/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo parzialmente il ricorso di Falco, aveva ridotto il sequestro preventivo del profitto del reato (da € 270.131,24 a € 45.021,87) e annullato il resto del decreto. Il Procuratore lamentava carenza di motivazione, in particolare con riferimento al sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio riconducibile alla società Falco Carburanti S.r.l., ritenendo che il Tribunale del riesame avesse omesso di motivare sulla parte impeditiva del provvedimento originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Procuratore non cogliesse il punto: l'impugnazione proposta da Falco mirava esclusivamente ai beni personali dell'indagato e non al sequestro operato dal GIP nei confronti della società (deposito di stoccaggio). Di conseguenza l'annullamento disposto dal Tribunale del riesame non poteva riguardare il sequestro impeditivo relativo al deposito societario perché quella parte non era stata impugnata. La Corte ha inoltre richiamato le motivazioni del GIP, che avevano giustificato il sequestro impeditivo per il concreto e ragionevole pericolo di reiterazione delle frodi e di compromissione di beni di interesse pubblico. La motivazione della sentenza è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n.68/2016.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p., comma 2
sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, in vista della confisca obbligatoria del profitto del reato
Il sequestro finalizzato alla confisca può essere disposto anche per equivalente, nei limiti del profitto contestato; la quantificazione deve comunque tener conto della responsabilità individuale del concorrente
art. 321 c.p.p., comma 1
sequestro preventivo impeditivo
Il sequestro impeditivo viene utilizzato per impedire la disponibilità di beni che potrebbero consentire la reiterazione del reato o la continuazione delle attività criminose; richiede motivazione sul pericolo concreto di protrazione dei reati
Sezioni Unite Cassazione, 26/09/2024 (principio di diritto)
«esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali»
La confisca non può essere automaticamente ripartita per solidarietà tra concorrenti: occorre accertare quanto ciascuno ha effettivamente ottenuto; se non determinabile, si ricorre alla suddivisione equa
art. 40 L. 504/1995 e art. 8 d.lgs. 74/2000
I reati fiscali richiamati (illecito smaltimento o circolazione di prodotto energetico e reati tributari) sono tali da giustificare, se sussistono elementi concreti, il sequestro impeditivo per il rischio di reiterazione e per la tutela di beni di interesse pubblico
Decreto n.68 del 28/4/2016 del Primo Presidente
Consente la redazione in forma semplificata della motivazione per le decisioni quando applicabile, come avvenuto nella presente sentenza
Massime di principio
- Se l'impugnazione davanti al riesame o in Cassazione riguarda solo determinate parti del provvedimento (es. beni personali), le parti non impugnate (es. sequestro su società) restano validi e non possono essere rimossi per omissione di motivazione riferita a quelle parti non contestate
- Il sequestro per confisca deve essere collegato all'effettivo profitto del singolo concorrente: si applica il principio delle Sezioni Unite che esclude la solidarietà passiva automatica e richiede l'accertamento della quota individuale, ricorrendo all'equa ripartizione solo se la quota non è individuabile
- Il sequestro impeditivo (art. 321, comma 1) richiede una motivazione specifica sul pericolo concreto di reiterazione del reato o sul rischio che la disponibilità dei beni consenta la prosecuzione delle attività illecite; tale valutazione giustifica il mantenimento del vincolo anche se la confisca personale viene ridotta
- In sede di impugnazione il Procuratore deve specificare chiaramente quali parti del provvedimento contesta; l'omessa contestazione di una parte equivale a non averla impugnata
- I ricorsi per cassazione possono essere dichiarati inammissibili se il motivo non colpisce effettivamente l'oggetto dell'impugnazione o è manifestamente infondato
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