Sentenza n. 594/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 15/2024, depositata e resa pubblica il 06.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 695/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 17.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 15/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 aprile 2024, non era stata eseguita quanto al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nuoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il Collegio ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richieda la verifica dell'assenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative. Nel caso concreto ha valorizzato la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, modesta e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario, con riduzione motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione, una somma di denaro, ferma la verifica della manifesta iniquità o di altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudice del lavoro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e questa non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i debiti pecuniari delle amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il soggetto, la facoltà di delega e il termine entro il quale dovrà provvedere su richiesta dell'interessato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: anche quando l'inadempimento pubblico è astrattamente sanzionabile, il giudice deve escluderla quando ricorrano altre ragioni ostative, valutando in concreto la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, i vincoli normativi e di bilancio, la mole del contenzioso e la natura dell'interesse da soddisfare.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura esecutiva idonea a fronteggiare l'inerzia dell'amministrazione e può giustificare il rigetto contestuale della domanda di astreinte.
- Il commissario ad acta, ove operi quale dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non ha diritto a un compenso aggiuntivo per le funzioni commissariali.
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