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Circolare

Circolare numero 78 del 29-05-2019

La presente circolare riepiloga i principi inderogabili della disciplina della costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, fornendo alcuni chiarimenti in merito alle regole in vigore, nonché individuando i comportamenti di cautela da adottare nell’istruttoria delle relative istanze. Sono illustrate, in particolare, alcune precisazioni in merito alle retribuzioni da prendere a base del calcolo dell’onere di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel “sistema contributivo”. L’allegato alla presente circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcuni profili probatori e ad alcuni documenti più ricorrenti nella prassi amministrativa

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riordina i criteri istruttori per la costituzione di rendita vitalizia, definendo in modo rigoroso la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, della durata e continuità della prestazione e della retribuzione. Vengono precisati i requisiti della documentazione, l’uso limitato della testimonianza, le verifiche sulle dichiarazioni della PA e le regole per ricorsi e fascicolo telematico. La circolare chiarisce inoltre la determinazione dell’onere nei periodi che ricadono nel sistema contributivo e stabilisce l’applicazione dei nuovi criteri alle domande e ai ricorsi pendenti o futuri.

Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962: prove, istruttoria e calcolo dell’onere

Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962

La circolare riordina i criteri applicativi della costituzione di rendita vitalizia, istituto volto a coprire omissioni contributive IVS non più recuperabili per prescrizione. L’obiettivo è uniformare l’istruttoria, rendendola coerente con il regime probatorio rigoroso richiesto dalla legge e con le criticità emerse nelle attività di audit.

Presupposti dell’istituto e ambito soggettivo

La costituzione di rendita vitalizia presuppone:

  • l’esistenza di un rapporto di lavoro;
  • l’omissione dell’obbligo assicurativo IVS;
  • l’impossibilità di recuperare i contributi per prescrizione.

L’istituto non è applicabile quando, nel periodo di svolgimento del rapporto, la normativa allora vigente escludeva l’obbligo assicurativo IVS. La circolare ricorda inoltre le estensioni dell’istituto a categorie diverse dal lavoro subordinato, tra cui:

  • familiari coadiuvanti e coadiutori di imprese artigiane e commerciali;
  • collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori di nuclei colonici e mezzadrili;
  • soggetti iscritti alla Gestione separata che non versano direttamente la contribuzione, perché trattenuta e versata dal committente/associante;
  • iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate dal 1° gennaio 2020.

Prova dell’esistenza del rapporto di lavoro

Ai fini dell’accoglimento della domanda sono necessari documenti di data certa dai quali emerga con certezza l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro e anche la sua natura. La documentazione può essere anteriore al rapporto oppure successiva, purché risalente rispetto alla domanda e non apparentemente predisposta apposta per ottenere il beneficio.

La Struttura territoriale deve svolgere un vaglio critico sulla documentazione, verificandone:

  • attinenza al rapporto di lavoro dedotto;
  • integrità, completezza e assenza di abrasioni, alterazioni o cancellazioni;
  • sottoscrizione dell’autore;
  • coerenza con l’intero quadro istruttorio.

L’esistenza del rapporto non deve essere solo plausibile o verosimile, ma certa. Se restano margini di incertezza o ambiguità sulla riferibilità del documento al rapporto dedotto, l’istanza non può essere accolta.

È inoltre necessario verificare che il datore di lavoro fosse esistente nel periodo interessato, tramite:

  • banche dati INPS;
  • fascicolo aziendale;
  • visure camerali;
  • documentazione fiscale.

Dichiarazioni, documenti della PA e copie autentiche

La circolare precisa che le dichiarazioni "ora per allora" non sono idonee a provare l’esistenza del rapporto di lavoro.

Le dichiarazioni della Pubblica Amministrazione possono essere utilizzate solo se:

  • sono sottoscritte dal funzionario responsabile;
  • indicano con precisione il tipo di atto;
  • riportano la data e l’eventuale numero di protocollo.

Le attestazioni del Sindaco o del funzionario comunale delegato, anche se formalmente complete, devono essere sempre verificate acquisendo la documentazione originaria sulla cui base sono state rilasciate.

Quanto alle sentenze definitive che abbiano ad oggetto il rapporto di lavoro, la circolare ribadisce che il regime dell’art. 13 L. 1338/1962 resta rigoroso e non è derogabile: la sentenza va valutata con il supporto dell’Area legale, senza che ciò escluda ulteriori istruttorie.

La documentazione deve essere presentata in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale. Le copie autentiche devono riferirsi al documento nella sua interezza e riportare gli elementi formali richiesti, tra cui data, luogo, firma, qualifica e timbro. Non sono valide autenticazioni effettuate dall’interessato, dal datore di lavoro o da altri privati. Per le copie di atti o documenti conservati presso una Pubblica Amministrazione è ammessa la dichiarazione sostitutiva ex art. 19 D.P.R. 445/2000, ma non per documentazione privata come libretti di lavoro, attestati sostitutivi o buste paga.

Prova della durata e continuità della prestazione lavorativa

Accertata l’esistenza del rapporto, occorre provare anche l’effettivo svolgimento della prestazione nel periodo per il quale si chiede la rendita, la relativa qualifica e la retribuzione. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, la durata e continuità della prestazione e la qualifica possono essere dimostrate anche con altri mezzi di prova.

La prova documentale può essere sufficiente, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, quando il documento attesti anche la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro o la maturazione del diritto alla retribuzione nel periodo richiesto, come avviene ad esempio con buste paga o estratti dei libri presenza.

La testimonianza: limiti, soggetti e valutazione

La testimonianza è lo strumento più frequentemente utilizzato per dimostrare la durata e continuità della prestazione, ma deve essere valutata con particolare cautela. La circolare sottolinea che l’uso delle dichiarazioni orali non può svuotare la necessità della prova documentale dell’esistenza del rapporto.

Il testimone deve:

  • riferire fatti di diretta percezione;
  • spiegare come ne sia venuto a conoscenza;
  • indicare elementi di riscontro;
  • dichiarare eventuali rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela, affinità, affiliazione, dipendenza o interesse nei fatti.

Per le rendite vitalizie relative a gestioni diverse sono indicati soggetti diversi ritenuti valutabili. In particolare:

  • nella gestione CD/CM possono deporre colleghi assicurati, datori di lavoro, dipendenti dell’azienda agricola, iscritti CD/CM o operai agricoli di aziende confinanti, familiari titolari o collaboratori del nucleo, e, solo con adeguati riscontri documentali, fornitori o acquirenti abituali;
  • nella gestione ART/COM possono deporre dipendenti dell’impresa, familiari titolari o collaboratori, e fornitori solo se supportati da documentazione idonea;
  • non sono utilizzabili, per ART/COM, dichiarazioni di vicini di casa, clienti abituali o soggetti che si dicano lavoratori di aziende vicine.

La testimonianza va inoltre valutata in relazione a credibilità, plausibilità, coerenza con la documentazione e con l’estratto contributivo, nonché con la presenza effettiva del testimone sul luogo di lavoro per l’intero arco temporale rilevante.

Retrodatazione, postdatazione e principi di collegamento

La circolare ribadisce che la testimonianza non può essere usata per retrodatare o postdatare il rapporto quando il documento di data certa indica in modo inequivoco l’inizio e la fine del rapporto. In tali casi la testimonianza può solo coprire eventuali vuoti contributivi interni al periodo documentalmente accertato.

Sono richiamati i principi di collegamento, secondo cui deve sussistere continuità tra:

  • il periodo documentalmente dimostrato e il periodo testimoniato;
  • il periodo documentato e la presenza del testimone nell’azienda.

Se il documento certifica solo l’inizio o solo la fine del rapporto, la testimonianza può operare solo nel senso consentito da quel dato documentale, ma non oltre. I criteri valgono per tutti i fondi nei quali sia possibile chiedere la costituzione di rendita vitalizia.

Per i collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare, il precedente indirizzo della circolare n. 10/2004 viene superato: resta ferma la necessità di documenti con data certa di emissione/redazione, mentre il rapporto tra documentazione e testimonianza è regolato dai principi del messaggio n. 23295/2006. Inoltre, in assenza di ulteriore documentazione, la testimonianza non può anticipare o posticipare il rapporto rispetto a quanto risulta dall’estratto contributivo.

Vuoto contributivo assoluto

In via eccezionale, quando un unico documento di data certa attesta chiaramente sia l’inizio sia la fine del rapporto e il periodo fra tali date è interamente privo di contribuzione, l’omissione contributiva totale può essere presunta senza ulteriori prove sulla prestazione.

Il principio opera solo se:

  • in un medesimo documento risultano sia la data di inizio sia la data di fine;
  • non vi sono nel periodo intermedio intervalli documentati di prestazione lavorativa.

Se invece esistono intervalli documentati di attività nel periodo compreso tra le due date, la presunzione non opera per l’intero lasso temporale, ma solo per i periodi non coperti da prova.

Lavoro a domicilio e prova della retribuzione

Nel lavoro a domicilio la durata e continuità della prestazione devono risultare dai documenti tipici del rapporto, cioè dal libretto di controllo o libro unico del lavoro, con indicazione di data e ora di consegna e riconsegna del materiale. La testimonianza è espressamente esclusa.

Anche la retribuzione percepita nel periodo da riscattare non può essere provata con autocertificazione o testimonianza. Se la retribuzione effettiva non è dimostrabile, si applica quella convenzionale.

Istruttoria amministrativa e fascicolo telematico

La circolare richiama una serie di attività istruttorie e di riscontro che possono essere richieste in base al caso concreto, tra cui:

  • richieste al datore di lavoro, ove possibile;
  • richieste alle Pubbliche Amministrazioni;
  • richieste ai Centri per l’impiego per la scheda professionale storica;
  • richieste alle Camere di commercio e acquisizione delle visure;
  • acquisizione della documentazione presso i Comuni relativamente alle dichiarazioni "ora per allora";
  • esame delle tessere assicurative;
  • incroci nelle banche dati e negli archivi;
  • verifiche dei fascicoli aziendali;
  • acquisizione dei verbali ispettivi.

Non è possibile riconoscere un rapporto o una durata di lavoro già disconosciuti in sede ispettiva. Se risultano accessi ispettivi rilevanti, i relativi verbali devono essere reperiti e valutati.

La circolare sottolinea anche l’importanza della corretta formazione del fascicolo telematico, che consente conservazione, integrità, trasparenza e immediata disponibilità della documentazione.

Determinazione dell’onere

Per i periodi che ricadono nel sistema retributivo, l’onere è determinato secondo il criterio della riserva matematica, in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo da riscattare.

Per i periodi che ricadono nel sistema contributivo, l’onere si calcola applicando l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda sulla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda stessa. Le regole del D.lgs. 184/1997 si estendono a tutti i casi di riscatto in cui trova applicazione l’art. 13 L. 1338/1962.

Ricorsi amministrativi e applicazione temporale

Nei ricorsi amministrativi devono essere predisposti atti completi, chiari e motivati. La relazione istruttoria deve riportare:

  • posizione assicurativa e lavorativa dell’interessato;
  • prove prodotte;
  • rilievi mossi alle prove;
  • esiti delle verifiche istruttorie;
  • obiezioni alle eccezioni dell’assicurato.

La proposta di deliberazione deve motivare puntualmente in relazione a tutte le censure formulate nel gravame e alla capacità probatoria di ciascun documento.

I nuovi criteri si applicano:

  • alle domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della circolare;
  • alle domande presentate successivamente;
  • ai ricorsi amministrativi pendenti alla stessa data.

Le domande già respinte possono essere riesaminate su istanza dell’interessato nei termini di legge. Restano ferme, per quanto compatibili, le istruzioni diramate in precedenza.

Punti principali

Presupposti dell’istituto

La rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 è ammessa per rimediare a omissioni contributive IVS non più recuperabili per prescrizione. La misura non si applica quando, nel periodo di lavoro, la normativa escludeva l’obbligo assicurativo IVS. L’istituto è esteso a varie gestioni e categorie, tra cui familiari coadiuvanti artigiani e commercianti, collaboratori del nucleo diretto coltivatore e soggetti della Gestione separata non tenuti al versamento diretto, nonché iscritti alla Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate dal 1° gennaio 2020.

Prova dell’esistenza del rapporto di lavoro

Per accogliere la domanda occorrono documenti di data certa idonei a dimostrare in modo certo l’effettiva esistenza e natura del rapporto di lavoro. La documentazione può essere redatta anche successivamente al rapporto, purché sia risalente rispetto alla domanda e non appaia formata per ottenere il beneficio. La Struttura territoriale deve valutarne forma, contenuto, integrità e completezza, verificando anche che il datore di lavoro fosse esistente nel periodo interessato tramite banche dati INPS, fascicolo aziendale, visure camerali e documentazione fiscale.

Limiti a dichiarazioni, sentenze e copie

Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare il rapporto. Le dichiarazioni della Pubblica Amministrazione sono utilizzabili solo se specifiche, sottoscritte dai funzionari responsabili e riferite a un atto individuato con precisione; le attestazioni del Sindaco o del funzionario comunale delegato devono sempre essere riscontrate sulla documentazione originaria. Le sentenze definitive sul rapporto di lavoro non derogano al regime probatorio rigoroso e vanno valutate con il supporto dell’Area legale. La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia autentica; non sono ammesse autenticazioni rese da privati, mentre per copie di atti della PA è possibile la dichiarazione sostitutiva ex art. 19 D.P.R. 445/2000, con verifiche presso l’amministrazione interessata.

Prova della durata e continuità della prestazione

La durata e continuità della prestazione lavorativa, nonché la qualifica, possono essere provate con altri mezzi di prova, ma non con testimonianze quando si tratti di retribuzione. La testimonianza è ammessa con cautele stringenti: il testimone deve riferire fatti percepiti direttamente, indicare come ne abbia avuto conoscenza e appartenere a categorie ritenute affidabili in relazione al tipo di gestione. Devono essere valutate coerenza, credibilità, collegamento con il periodo documentato e assenza di contraddizioni con altre risultanze istruttorie.

Testimonianza: limiti, collegamento e vuoto contributivo

La testimonianza non può retrodatare o postdatare il rapporto quando il documento di data certa indica già in modo inequivoco inizio e fine del rapporto; può invece servire a coprire vuoti contributivi interni al periodo documentato. Sono richiamati i principi di collegamento tra periodo documentato e presenza del testimone sul luogo di lavoro, oltre al requisito dell’impresa esistente e attiva. In via eccezionale, se un unico documento di data certa indica sia l’inizio sia la fine del rapporto e il periodo intermedio è totalmente privo di contribuzione, si presume l’omissione contributiva totale senza ulteriori prove, purché non vi siano intervalli documentati di effettiva prestazione.

Lavoro a domicilio e retribuzione

Nel lavoro a domicilio la durata e continuità della prestazione devono risultare dai documenti propri del rapporto, come il libretto di controllo o libro unico del lavoro, con indicazione di consegna e riconsegna del materiale, data e ora; la testimonianza è esclusa. Anche la retribuzione non può essere provata né con autocertificazione né con testimonianza: se la retribuzione effettiva non è dimostrabile, si applica quella convenzionale.

Istruttoria, fascicolo telematico e ricorsi

La circolare elenca attività istruttorie tipiche: richieste al datore di lavoro e alle PA, acquisizione di schede professionali storiche, visure camerali, documentazione comunale, tessere assicurative, incroci di archivi, verifiche di fascicoli aziendali e verbali ispettivi. Non può essere riconosciuto un rapporto già disconosciuto in sede ispettiva. Si sottolinea l’importanza della corretta formazione del fascicolo telematico per la conservazione e consultazione degli atti. Nei ricorsi amministrativi la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione devono essere complete, chiare e motivate, con allegazione integrale e leggibile della documentazione.

Determinazione dell’onere e applicazione temporale

Per i periodi collocati nel sistema retributivo l’onere è calcolato con il criterio della riserva matematica; per quelli collocati nel sistema contributivo si applica l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda sulla retribuzione dei dodici mesi meno remoti. Le regole del D.lgs. 184/1997 si applicano a tutti i casi di riscatto in cui opera l’art. 13 L. 1338/1962. I nuovi criteri si applicano a tutte le domande pendenti alla data di pubblicazione e a quelle successive, nonché ai ricorsi amministrativi pendenti; le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta nei termini di legge.

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