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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23581 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato da 35.000 a 739.000 euro il valore del bene trasferito, ritenendo che l'atto del 3 dicembre 2004 riguardasse non soltanto un terreno edificabile, ma anche un fabbricato già completamente ultimato. I ricorrenti sostenevano invece che il terreno fosse stato loro trasferito con una precedente scrittura privata del 2002 e che il fabbricato fosse stato successivamente edificato a spese di G.F.; chiedevano quindi di escludere il valore del fabbricato dalla base imponibile dell'imposta di registro. In Cassazione denunciavano la violazione dell'art. 24 del D.P.R. n. 131/1986 e l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inidoneo perché il quesito di diritto era generico e non individuava concretamente l'errore commesso dalla sentenza impugnata né formulava una specifica regola giuridica applicabile al caso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mancava il necessario quesito di fatto o momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La decisione di merito, favorevole all'Agenzia delle Entrate, è quindi rimasta ferma. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all'Agenzia le spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 24

    Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto avente data certa, che appartengono a un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.

    La norma stabilisce una presunzione secondo cui le accessioni, compresi i manufatti stabilmente incorporati nell'immobile, seguono il bene principale trasferito. Per superarla occorre un'esclusione espressa dall'atto di vendita oppure una prova documentale con data certa dell'autonoma appartenenza o del precedente trasferimento. Nel caso concreto, la Corte non ha esaminato nel merito se la scrittura privata del 2002 avesse acquisito data certa, poiché il quesito di diritto formulato dai ricorrenti era generico.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Prevedeva, per i ricorsi soggetti alla relativa disciplina, la formulazione di uno specifico quesito di diritto e, per le censure di motivazione, di un quesito di fatto o momento di sintesi.

    La Corte ha ritenuto inammissibili entrambe le censure perché il quesito di diritto non era collegato alla concreta ratio decidendi e mancava il quesito di fatto relativo al denunciato vizio di motivazione. La pronuncia evidenzia che, nel regime applicabile ratione temporis, la tecnica di formulazione dei motivi era condizione necessaria per l'esame del ricorso.

  • Art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Nei trasferimenti immobiliari, le costruzioni e le altre accessioni si presumono comprese nella vendita insieme al terreno o all'immobile principale, salvo esclusione espressa o prova documentale idonea a dimostrare un diverso titolare o un precedente trasferimento.
  • Una scrittura privata non registrata è normalmente debole ai fini della prova della data certa; per opporla ai terzi occorre dimostrare con elementi oggettivi che il documento esisteva già in una determinata data, ad esempio attraverso registrazione, deposito presso una pubblica amministrazione o altro fatto equipollente riconosciuto dalla legge.
  • La presentazione di documenti a un ente pubblico può contribuire, in astratto, a dimostrare l'anteriorità della loro formazione, ma tale circostanza deve essere provata e deve essere specificamente collegata al documento e al contenuto rilevante.
  • In Cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che una norma è stata violata: il motivo deve indicare la fattispecie concreta, la regola applicabile e l'errore preciso attribuito al giudice di merito.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare con precisione il fatto decisivo trascurato o male esaminato e spiegare in modo sintetico perché tale omissione avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso per difetti processuali può lasciare ferma la decisione sfavorevole senza che la Corte analizzi nel merito la ricostruzione dei fatti o la validità sostanziale della pretesa tributaria.

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