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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10752/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di vendita di un'imbarcazione stipulato l'1 ottobre 2009. La società venditrice agì per ottenere la risoluzione per inadempimento dell'acquirente, che non aveva pagato il prezzo nei termini contrattuali, e per la condanna al pagamento della penale prevista. In primo grado furono accolte la domanda di risoluzione e quella relativa alla penale, poi ridotta equitativamente a 235.000 euro. In appello l'acquirente e la società da lui rappresentata sostennero di non essere inadempienti perché il pagamento del saldo sarebbe stato differito in forza di accordi intercorsi e perché la venditrice avrebbe gestito la pratica di finanziamento/leasing senza informare tempestivamente dell'esito negativo; dedussero inoltre che la venditrice si era illegittimamente rifiutata di presentarsi all'incontro fissato davanti al notaio, occasione nella quale sarebbero state disponibili le somme finanziate, e contestarono anche la penale. La Corte d'appello respinse tali difese ritenendo non provate le assicurazioni sul finanziamento, irrilevante la generica comunicazione della società di leasing, tardivo e comunque non specifico l'invito al notaio, e inammissibili nuove contestazioni sulla penale. Con il ricorso per cassazione l'acquirente articolò tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 1455 c.c., per non avere considerato l'accordo di differimento del termine di pagamento fino al 18 marzo 2010; 2) violazione degli artt. 1176, 1228 e 1375 c.c. per non avere valorizzato la condotta della venditrice nella gestione del leasing e la mancata informazione sull'esito della pratica; 3) violazione degli artt. 345, 112 e 1341 c.c. per non avere dichiarato nulla la clausola penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza d'appello, perché la decisione si fondava soprattutto sul difetto di certezza circa la disponibilità delle somme necessarie al pagamento alla data indicata; ha inoltre osservato che il ricorrente mirava a una nuova valutazione di merito di documenti già esaminati dal giudice territoriale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché costruito senza considerare il contenuto della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova delle asserite assicurazioni della venditrice sul finanziamento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di nullità della clausola penale non risultava riproposta in appello, con conseguente formazione del giudicato sulla validità della clausola. È stata inoltre disposta la previsione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte rileva che la censura non lo investe in modo effettivo

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per denunciare una motivazione apparente, ma la censura non viene ritenuta pertinente

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte osserva che il motivo non individua un vero omesso esame di fatto decisivo e tende piuttosto a sollecitare una rivalutazione del merito

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come parametro della dedotta motivazione apparente, ma la censura è ritenuta non cogliere la ratio della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo quale parametro della motivazione, ma senza concreta incidenza sull'esito

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che non vi è una specifica censura effettiva su tale norma

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    invocato per censurare la pretesa scorrettezza della venditrice nella gestione del leasing, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 1228 c.c.

    richiamato a sostegno dell'addebito alla venditrice per il comportamento dei propri ausiliari o preposti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 1375 c.c.

    invocato in relazione alla buona fede nell'esecuzione del contratto, ma senza superare il rilievo della mancata prova dei fatti allegati

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva dichiarato nuove e quindi inammissibili alcune contestazioni sulla penale; la Cassazione conferma indirettamente tale esito, rilevando anche il giudicato sulla validità della clausola

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la questione sulla nullità della clausola non risultava più devoluta in appello e quindi non poteva essere esaminata

  • art. 1341 c.c.

    invocato per sostenere la nullità della clausola penale, ma la questione è ritenuta coperta da giudicato per mancata riproposizione in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o dei documenti già valutati dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del contenuto probatorio di documenti già esaminati dal giudice di appello.
  • La deduzione di un accordo modificativo del termine di adempimento o di una condotta della controparte contraria a buona fede richiede puntuale allegazione e prova; in mancanza, non può escludere l'inadempimento dell'obbligato.
  • Quando il giudice di merito ha escluso la prova delle assicurazioni ricevute o della disponibilità effettiva delle somme, non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione di merito di tali elementi.
  • La questione di nullità di una clausola contrattuale, se non riproposta con l'impugnazione della decisione che l'ha implicitamente o esplicitamente ritenuta valida, resta coperta da giudicato e non può essere riesaminata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

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