Cassazione Penale, Sentenza n. 37923/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'imputato era destinatario di ordinanza di custodia (20/06/2023) per delitti previsti dall'art. 12, commi 1 e 3, lettere a), b), c) e d), 3bis e 3ter del D.Lgs. n. 289/1998, ritenuto coinvolto in un'organizzazione dedita al traffico di migranti; l'istanza di sostituzione si fondava sul lungo tempo di detenzione (undici mesi), sull'inserimento della coniuge in un programma di protezione e sulla possibilità di eseguire gli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza. In appello si denunciava carenza di motivazione rispetto al "tempo trascorso" (contestando la valutazione come neutra) e erronea valutazione dell'idoneità della struttura di accoglienza e della situazione della moglie.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso (il primo motivo dichiarato inammissibile; il secondo infondato). Ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse adeguata: la gravità dei fatti e i collegamenti con organizzazioni di traffico di esseri umani indicano un persistente pericolo di reiterazione e di fuga che non è attenuato dal tempo trascorso; il cosiddetto "tempo silente" non basta da solo a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari. Quanto alla moglie, la domanda di protezione è ancora all'esame e le misure provvisorie a suo favore non garantiscono il radicamento sufficiente; la struttura ecclesiastica proposta è stata ritenuta inidonea per l'assenza di un custode. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 289/1998, art. 12
commi 1 e 3, lettere a), b), c) e d), 3bis e 3ter
Norma che disciplina i reati connessi all'immigrazione clandestina; il giudice ha ritenuto il fatto grave e tipico, connesso ad attività di organizzazione del traffico di esseri umani, giustificando la misura custodiale
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Per fattispecie gravi l'art. 275, comma 3 è richiamato come presunzione che rende più difficile ritenere sufficiente il decorso del tempo per escludere esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Motivi di impugnazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto): il Tribunale ha ritenuto i rilievi non sostanziali o infondati
Codice di procedura penale, artt. 597, comma 1 e 125
Richiamati dalla difesa per censurare la motivazione; il Tribunale ha invece ritenuto che la motivazione fosse esplicita e rispondesse ai rilievi
Codice di procedura penale, artt. 274 e 299
Norme richiamate dalla difesa in tema di valutazione delle misure e del principio devolutivo; il Tribunale ha considerato correttamente devolute le questioni e le ha motivate
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della reiezione dell'impugnazione
D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione)
Riferimento normativo sul contesto dei reati di immigrazione: il pubblico ministero e il Tribunale richiamano la normativa per sottolineare la previsione ordinaria della custodia per tali reati
Corte Costituzionale, sentenza n. 331/2011
Principio citato che disciplina la rilevanza del tempo trascorso: l'arco temporale può essere considerato solo se integrato da altri elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari
Corte di Cassazione, sentenza n. 17530/24
Pronunciamento che ha determinato la formazione del "giudicato cautelare" sul titolo genetico, confermando la rilevanza degli accertamenti sui fatti
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è sufficiente, da solo, a giustificare la sostituzione della custodia cautelare: occorrono elementi concreti che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari (collaborazione, trasferimento stabile, integrazione familiare, ecc.)
- Per reati collegati al traffico organizzato di persone la gravità e la presunzione di pericolosità rendono più difficile ottenere misure meno afflittive; il giudice apprezza la possibilità di reiterazione e di fuga con particolare rigore
- Lo status provvisorio o la semplice istanza di protezione internazionale di un familiare non costituiscono autonomamente prova di radicamento o di idoneità a garantire le esigenze cautelari: è necessaria documentazione probatoria di inserimento effettivo in programmi di protezione o di condizioni stabili
- L'idoneità di strutture di accoglienza per eseguire arresti domiciliari va valutata anche in relazione alla presenza di figure di custodia e al reale controllo della persona destinataria della misura
- Le censure di carenza motivazionale sono rilevanti se il provvedimento omette di rispondere a doglianze specifiche; tuttavia, quando il giudice affronta esplicitamente i punti controversi e motiva le ragioni della conservazione della misura, l'impugnazione è destinata a essere respinta
- In appello il sindacato sul merito delle valutazioni di fatto è limitato: la difesa deve produrre elementi nuovi e concreti per invertire la valutazione cautelare
- La soccombenza comporta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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