Cassazione Civile, Sentenza n. 9660/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 2362/2022, relativa a controversia tributaria sull'indetraibilità dell'IVA e su parziali omesse variazioni ai fini IRES connesse all'acquisto e successiva assegnazione di immobili ai soci (anno 2006). La ricorrente contestava presunte "sviste" e omissioni della Cassazione nell'esame dei motivi di ricorso (tra cui la valutazione dell'occasionalità dell'operazione, l'applicabilità dell'art. 35 d.l. 223/2006 e la trascrizione di delibere e quadri dichiarativi), nonché chiedeva la sospensione delle procedure in funzione di una definizione agevolata (art.1, comma 236, L.197/2022).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione collegata alla definizione agevolata (rottamazione) perché la revocazione di una sentenza di legittimità non rende la controversia "pendente" ai fini delle definizioni agevolate (applicazione dell'art. 391-bis c.p.c.). Ha altresì dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex artt. 401 e 373 c.p.c., ritenendo che la sentenza di Cassazione impugnata (rigetto del ricorso) non fosse suscettibile di esecuzione. Quanto al merito della revocazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non ha indicato un errore di fatto manifesto e incontestabile (tecnicamente ricadente nell'art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c.), ma ha dedotto valutazioni e presunte omissioni che sono in realtà questioni di giudizio o interpretazione degli atti, non idonee a fondare la revocazione. Nulla sulle spese in favore dell'intimata.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022
"Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti"
La norma disciplina la definizione agevolata (rottamazione) per controversie "pendenti"; la Corte ha ritenuto che la possibilità di revocazione di una sentenza di Cassazione non renda la lite pendente ai fini della definizione agevolata.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce la base normativa per il ricorso per revocazione per "errore di fatto"; la Corte richiama il criterio restrittivo: ammissibile solo per errori di percezione o svista materiale che risultino in modo immediato e incontestabile dagli atti e che sarebbero decisivi per la diversa decisione.
art. 391-bis, c.p.c.
Secondo la Corte, la pendenza del termine per la revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso; pertanto non si configura la pendency necessaria per accedere alla definizione agevolata delle controversie.
art. 401 e art. 373, c.p.c.
Prevedono la possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza; la Corte ha chiarito che tale potere è esercitabile solo nei casi in cui la sentenza di Cassazione sia effettivamente esecutiva (cfr. art. 384 c.p.c.), non nella fattispecie di rigetto del ricorso non idoneo all'esecuzione.
art. 19 e art. 19-bis, d.P.R. n. 633/1972
Norme sull'IVA e sulla rettifica della detrazione; nella controversia erano dedotte doglianze sulla indetraibilità dell'IVA per le operazioni contestate. La Cassazione e i giudici di merito hanno esaminato la questione, ma la revocazione è stata respinta per difetto di errore di fatto invece che per valutazioni in diritto.
art. 35, commi 8 e 9, d.l. n. 223/2006
Disposizioni rilevanti per l'esenzione IVA sulle cessioni/assegnazioni di fabbricati operate da cooperative entro quattro anni; la rilevanza della norma è stata oggetto di discussione nei gradi di giudizio ma la Corte ha ritenuto le questioni tentar di merito o di interpretazione improntate a valutazioni non rientranti nella revocazione per errore di fatto.
art. 90, commi 1 e 2, T.U.I.R.
Riguardano la fiscalità dei proventi derivanti dall'assegnazione degli immobili ai soci; la questione delle variazioni in aumento e dell'autosufficienza della documentazione è stata valutata come questione processuale/di merito non risolvibile con la revocazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Citata in relazione all'accertamento dei presupposti per il versamento e per l'annotazione dei risultati; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione è rimedio straordinario e ammesso in caso di errore di fatto manifesto e incontrovertibile (art. 395, n.4 c.p.c.); le valutazioni di diritto o di merito non costituiscono base valida per la revocazione.
- La mera affermazione di "svista" o la contestazione di valutazioni motivate dalla Corte non soddisfa il requisito dell'errore di fatto se richiede una nuova interpretazione degli atti o argomentazioni induttive.
- La pendenza del termine per la revocazione non rende la controversia "pendente" ai fini di strumenti di definizione agevolata (es. rottamazione) regolati dall'art. 1, comma 236, L.197/2022: tali strumenti si applicano solo alle controversie effettivamente pendenti secondo i criteri stabiliti (art. 391-bis c.p.c.).
- La sospensione dell'esecuzione di una sentenza di Cassazione è possibile solo se la sentenza è suscettibile di esecuzione secondo le norme procedurali (art. 384 c.p.c. e connessi); un rigetto non esecutivo non consente la sospensione invocata ex art. 401 c.p.c.
- In sede di impugnazione straordinaria occorre verificare l'autosufficienza degli atti e delle prove: in cassazione è fondamentale trascrivere o riprodurre gli elementi documentali ritenuti decisivi, altrimenti il giudice può dichiarare inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.
- Se la controversia verte su qualificazione fiscale di operazioni (es. occasionalità di cessioni, indetraibilità IVA, applicabilità di norme transitorie per cooperative), è fondamentale impostare il contrasto sui fatti documentali incontestabili; le dispute interpretative richiedono rimedi ordinari di impugnazione, non la revocazione.
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