Ordinanza n. 5588/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di Caserta in data 08/07/2026 e notificato il 07/09/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Caserta di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell'8 luglio 2026, notificato il 7 settembre 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione cautelare, il TAR ha ritenuto necessario acquisire la documentazione dei sopralluoghi della Polizia Municipale di Capua posti a base della nota del 19 maggio 2026, secondo cui il ricorrente risultava irreperibile all'indirizzo indicato.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né i motivi di merito. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione resistente di depositare in tempo utile per la camera di consiglio del 2 dicembre 2026 la documentazione relativa ai sopralluoghi della Polizia Municipale di Capua. Ha fissato a tale data la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il TAR dispone l'oscuramento delle generalità quando ricorrono i presupposti previsti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il TAR richiama le disposizioni del Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali quale fondamento, insieme alla disciplina nazionale, dell'oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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