Sentenza n. 2275/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 23 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento appartiene al Ministero dell’Istruzione e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il Ministero è stato quindi ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’Amministrazione deve esaminare concretamente la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nello Stato membro dell’Unione europea, valutando l’intero complesso di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale equivalenza del titolo e la necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e di disporre le conseguenze dell’eventuale ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale delle qualifiche professionali estere, considerando il complesso delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificando l’eventuale equivalenza rispetto ai requisiti nazionali.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 per recepire la direttiva 2013/55/UE, nel cui quadro si colloca il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha modificato la denominazione del Ministero dell’Istruzione, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio relativo al riconoscimento di una qualifica professionale estera, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, anche diverso da quello ordinario, tenendo conto della concreta complessità e del rilevante numero di istanze pendenti.
- L’Amministrazione competente deve valutare il titolo estero considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra denominazioni o percorsi di studio.
- La valutazione del titolo conseguito in altro Stato membro deve comprendere l’accertamento dell’eventuale equivalenza sostanziale e, ove necessario, l’applicazione di misure compensative opportune e proporzionate.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’Amministrazione obbligata, con un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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