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Sentenza

Sentenza n. 119/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento della delibera di Consiglio comunale n. 76 del 15 - 16 dicembre 2021 con la quale è stata definitivamente approvata la Variante al PGT del Comune di Sesto San Giovanni (avviso di approvazione pubblicato sul BURL del 6 aprile 2022 n. 14), previa adozione avvenuta con delibera di CC n. 37 dell'8 giugno 2021;

Giustizia amministrativa202201069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di approvazione della Variante al PGT, nella parte relativa all'area di proprietà della ricorrente, mantenuta quale area per servizi pubblici e verde comunale di interesse sovracomunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la variante al PGT contestando il mantenimento della destinazione urbanistica dell'area, già qualificata come area per servizi e verde di interesse sovracomunale e ricompresa nel PLIS Media Valle del Lambro. Ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 9 l.r. Lombardia n. 12/2005 e del d.m. n. 1444/1968, nonché difetto di motivazione, istruttoria e presupposti, per la previsione di una dotazione di standard superiore a 52 mq per abitante rispetto al parametro legislativo di 18 mq per abitante; 2) illogicità e carenza istruttoria per mancata considerazione delle interlocuzioni e delle osservazioni relative alla ricollocazione dell'impianto di autodemolizione nell'area comunale di via Manin, nonché per il mancato riconoscimento di un affidamento alla permuta o alla cessione compensativa; 3) violazione dell'art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che l'autorizzazione all'impianto di autodemolizione avesse prodotto una variante urbanistica permanente, alla quale il PGT avrebbe dovuto conformarsi; 4) illegittima reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio, senza indennizzo e senza motivazione rafforzata. Il Comune ha eccepito, quanto al primo motivo, la carenza di interesse, poiché la destinazione dell'area era già vigente dal 2000 e confermata dal PGT del 2009, e ha contestato nel merito tutte le censure.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. L'area della ricorrente, già inclusa nel PLIS dal 2002 e già assoggettata alla medesima classificazione dal PGT del 2009, non concorreva alla nuova sovradotazione lamentata; la censura avrebbe potuto essere proposta dai proprietari delle aree di nuova inclusione negli standard. Nel merito, il passaggio da 39 a 52 mq per abitante risultava adeguatamente giustificato dagli obiettivi di valorizzazione dei parchi, del PLIS, della mobilità lenta e della sostenibilità ambientale. Il superamento del minimo di 18 mq per abitante non richiede una motivazione specifica quando sia sufficientemente contenuto e rientri nella discrezionalità pianificatoria, purché coerente con gli obiettivi del piano. Il secondo motivo è stato respinto perché le osservazioni dei privati costituiscono meri apporti procedimentali e non vincolano il pianificatore, il quale conserva la propria discrezionalità sino all'approvazione dello strumento urbanistico. Il Comune aveva comunque esaminato la proposta, chiarendo che l'eventuale permuta dell'area comunale avrebbe richiesto procedure di evidenza pubblica. Non era configurabile un affidamento qualificato alla ricollocazione dell'attività: le interlocuzioni autorizzatorie erano estranee al procedimento di pianificazione e la destinazione dell'area era stata confermata dal PGT del 2009. La cessione compensativa ex art. 11, comma 3, l.r. n. 12/2005 presuppone un vincolo espropriativo e costituisce modalità alternativa all'esproprio; tali presupposti non ricorrevano, né l'amministrazione sarebbe stata comunque obbligata a individuare proprio l'area di via Manin per la permuta. Il terzo motivo è stato respinto perché l'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006, puntuale e temporalmente determinata, opera su un piano diverso dal PGT, generale e tendenzialmente a tempo indeterminato. L'effetto di variante prodotto dall'autorizzazione è temporaneo e dura quanto l'autorizzazione stessa; alla sua cessazione si ripristina la destinazione urbanistica previgente. Non vi era quindi incompatibilità tra la perdurante efficacia dell'autorizzazione all'autodemolizione e la scelta comunale di destinare l'area a verde comunale e sovracomunale. Il quarto motivo è stato respinto perché la destinazione a verde non imponeva l'acquisizione coattiva dell'area né interventi a esclusiva iniziativa pubblica: la disciplina consentiva una realizzazione mediante pianificazione attuativa del parco e prevedeva anche interventi privati o promiscui, nonché la manutenzione dell'esistente. Non sussisteva pertanto un vincolo espropriativo né una finalità espropriativa indiretta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 9 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Il parametro costituisce una dotazione minima di standard; il suo superamento può rientrare nella discrezionalità pianificatoria quando sia sufficientemente contenuto e coerente con gli obiettivi del piano.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Gli standard urbanistici minimi possono essere superati dall'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità urbanistica; un sovradimensionamento sufficientemente contenuto non richiede una specifica motivazione urbanistica.

  • art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005

    La disposizione è richiamata in relazione al procedimento di formazione e approvazione dello strumento urbanistico, senza che il giudice ne ricavi una violazione nel caso concreto.

  • art. 11, comma 3, l.r. Lombardia n. 12/2005

    La cessione compensativa presuppone un vincolo espropriativo e costituisce una modalità alternativa all'esproprio, mediante attribuzione di crediti compensativi o aree in permuta; non opera in assenza di tale vincolo.

  • art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006

    L'approvazione del progetto di un impianto di trattamento o smaltimento rifiuti produce una variante urbanistica automatica, ma temporanea e collegata alla durata dell'autorizzazione; non sottrae definitivamente al Comune la potestà di pianificazione.

  • art. 9 NTA del Piano dei Servizi

    La disciplina dell'area, prevedendo la pianificazione attuativa del parco, possibili destinazioni anche private o promiscue e interventi di manutenzione dell'esistente, esclude l'automatica natura espropriativa del vincolo.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiamato dal Comune a sostegno della necessità di procedure di evidenza pubblica per l'alienazione o la permuta di beni pubblici.

  • R.D. 23 maggio 1924, n. 827

    Richiamato, insieme alla normativa sulle alienazioni pubbliche, quale fondamento dell'obbligo di procedere mediante asta o evidenza pubblica.

  • l. 6 agosto 2008, n. 133

    Richiamata dal Comune in relazione al quadro normativo applicabile all'alienazione dei beni pubblici.

Massime di principio

  • La previsione di standard urbanistici superiori ai minimi legislativi rientra nella discrezionalità dell'amministrazione pianificatrice; quando il sovradimensionamento sia sufficientemente contenuto rispetto alla pianificazione previgente e coerente con obiettivi di tutela ambientale, valorizzazione dei parchi e sostenibilità, non è necessaria una motivazione urbanistica rafforzata ulteriore rispetto a quella desumibile dagli atti di piano.
  • Le osservazioni presentate dai privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico costituiscono meri apporti procedimentali e non proposte vincolanti per l'amministrazione. Il pianificatore può respingerle, anche con controdeduzioni aggregate, e può approvare uno strumento dal contenuto diverso da quello auspicato dal privato, purché persegua coerentemente l'interesse pubblico al governo complessivo del territorio.
  • Le interlocuzioni amministrative e le vicende relative all'autorizzazione di un'attività produttiva non generano, di per sé, un affidamento qualificato alla futura modifica della pianificazione urbanistica o alla ricollocazione dell'attività, soprattutto quando la destinazione contestata sia stata già confermata da un precedente strumento urbanistico.
  • L'effetto di variante urbanistica derivante dall'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 è temporaneo e funzionalmente collegato alla durata dell'autorizzazione: non impedisce al Comune di adottare una diversa destinazione generale dell'area, ferma restando l'efficacia dell'autorizzazione sino alla sua scadenza.
  • Un vincolo urbanistico destinato a verde o servizi non ha natura espropriativa quando la relativa trasformazione sia attuabile anche mediante iniziativa privata o pubblico-privata e non comporti necessariamente l'acquisizione coattiva del bene o interventi a esclusiva iniziativa pubblica. In tal caso non sono applicabili le garanzie proprie dei vincoli preordinati all'esproprio.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiStandard urbanistici e dotazioni territorialiRifiuti
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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