Ordinanza n. 53/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento del Verbale di disposizione 073//72 – 1 prot. n. 6872 del 04.03.2026 notificato il 06-12.03.2026; del Verbale di disposizione 073/072-2 del 04.03.2026, prot. n.6878 notificato il 06 -12.03.2026; di N. 2 decreti di rigetto dei ricorsi presentati ex art. 14 D.lgs. avverso i ridetti verbali di disposizione, notificati a mezzo pec da ITL Perugia in data 03.04.2026 – prot. n.10614; Verbale unico di accertamento e notificazione n.2026 – pg – 0000020 del 10.02.2026 notificato a mezzo pec in data 12.02.2026, Registro Ufficiale 4235 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se allo stato non conosciuto se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbali di disposizione relativi al pagamento di differenze retributive per 149 lavoratori, relativi a un arco temporale di cinque anni, i provvedimenti di rigetto dei ricorsi amministrativi e il verbale unico di accertamento e notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato i verbali di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i relativi decreti di rigetto dei ricorsi presentati ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. richiamato nel provvedimento e il verbale unico di accertamento e notificazione, chiedendone in via incidentale la sospensione. Dagli atti emerge che l’accertamento concerneva differenze retributive riconosciute a 149 lavoratori nell’arco di cinque anni, derivanti dall’applicazione del CCNL CISAL ANPIT per i dipendenti delle case di cura. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la complessità delle questioni controverse e la necessità di esaminarle nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha sospeso l’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l’immediata esecuzione degli obblighi di pagamento delle differenze retributive accertate per 149 lavoratori e riferite a cinque anni avrebbe potuto determinare il dissesto finanziario della società, integrando un pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha attribuito prevalenza all’interesse della ricorrente alla sospensione, rilevando che il pregiudizio dei lavoratori non sarebbe stato ulteriormente aggravato, poiché il nuovo gestore del servizio non applicava più il contestato CCNL CISAL ANPIT, ma il CCNL Multiservizi. La complessità delle questioni ha indotto il TAR a riservarne la piena delibazione alla sede di merito, fissata per l’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta sulla base della valutazione del pregiudizio grave e irreparabile e del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, con sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 14 d.lgs. richiamato nel provvedimento
La norma è indicata quale base dei ricorsi amministrativi proposti contro i verbali di disposizione; il testo non specifica il numero e il titolo del decreto legislativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’imposizione immediata di obblighi di pagamento di rilevante entità può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando sia suscettibile di determinare il dissesto finanziario dell’impresa destinataria.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può condurre alla sospensione dell’atto ispettivo e dispositivo quando l’esecuzione arrechi all’impresa un danno potenzialmente irreversibile e il differimento non aggravi ulteriormente la posizione dei lavoratori interessati, anche in ragione del subentro di un nuovo gestore che applichi un diverso contratto collettivo.
- La complessità delle questioni giuridiche controverse giustifica la riserva della loro piena valutazione alla fase di merito, senza impedire l’adozione di una misura cautelare provvisoria ove ricorra un pregiudizio grave e irreparabile.
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