Cassazione Penale, Ordinanza n. 05934/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. È così rimasta ferma la condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e il trattamento sanzionatorio già determinato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull'accertamento della condotta di detenzione finalizzata alla cessione a terzi, contestando la valutazione del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, senza indicare specifici travisamenti; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale la destinazione allo spaccio sulla base del quantitativo di droga e degli strumenti per il confezionamento rinvenuti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la gravità del fatto, i precedenti specifici e l'assenza di elementi positivi per concedere le attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, nella forma di lieve entità, confermata in fatto dalla motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle fonti probatorie, quando la motivazione di merito sia congrua e non siano indicati specifici travisamenti del materiale processuale.
- Ai fini dell'accertamento della detenzione di stupefacenti destinata allo spaccio, possono assumere rilievo il quantitativo della sostanza, la sua divisibilità in dosi e la presenza di strumenti tipici del confezionamento o del frazionamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente fondato su elementi negativi quali la gravità del fatto, i precedenti penali specifici e l'assenza di elementi positivi di segno contrario.
- Il ricorso dichiarato inammissibile per ragioni ascrivibili alla parte comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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