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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11813/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passo carrabile a favore di un fondo e a carico di fondi confinanti di proprietà della controparte, nonché l'individuazione del tracciato di accesso e degli interventi necessari per consentirne l'esercizio. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la servitù e ordinato la rimozione di manufatti, la consegna di chiavi e la realizzazione di opere di adeguamento, rigettando invece la domanda risarcitoria. In appello la soccombente aveva impugnato solo la parte della decisione relativa alla costituzione della servitù e alle spese, ma la corte territoriale aveva confermato la sentenza, ritenendo provata la destinazione del padre di famiglia, la presenza di segni visibili e permanenti, l'originaria unificazione dei fondi e l'irrilevanza della mancata attuale utilizzazione ai fini dell'estinzione in difetto di prescrizione. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1062 c.c. per avere i giudici di merito ritenuto costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia senza verificare l'attualità dell'uso del fondo dominante e della strada al momento della divisione ereditaria e senza considerare che il fondo sarebbe stato abbandonato e la strada inutilizzata; (2) violazione delle regole sulle presunzioni, per avere attribuito valore decisivo a elementi ritenuti non univoci, compreso il testamento, e per non avere considerato che la costituzione per destinazione richiede segni visibili e duraturi dell'esercizio della servitù; (3) omessa motivazione e omessa considerazione di prove decisive circa l'identificazione dello stradello gravato dalla servitù; (4) violazione di legge e nullità della sentenza per l'autorizzazione al consulente tecnico ad acquisire documentazione presso terzi in periodo di sospensione feriale e senza contraddittorio. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la sentenza impugnata risultava indicata come notificata, ma la ricorrente non aveva depositato, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, né tale omissione era stata colmata dalla controparte o dall'acquisizione del fascicolo d'ufficio; inoltre il ricorso era stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente impossibilità di applicare il principio di sanatoria richiamato dalla giurisprudenza. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per omesso deposito della sentenza impugnata munita di relata di notifica, in presenza di dichiarazione della sua notificazione nel ricorso e senza che il documento fosse stato prodotto dalla controparte o acquisito d'ufficio. Ha inoltre escluso la possibilità di considerare il ricorso comunque procedibile, poiché la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1062 c.c.

    richiamato come norma sulla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, oggetto dei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di improcedibilità

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi che deducono violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per i motivi che denunciano violazione di legge, nullità e vizio motivazionale

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    richiamato quale norma che impone il deposito della sentenza impugnata corredata della relata di notifica, a pena di improcedibilità

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere che l'omissione del deposito possa essere sanata con successiva produzione tardiva

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per escludere che la produzione della sentenza da parte del controricorrente possa sanare l'omissione nel caso concreto

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato in tema di termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per escludere l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96 c.p.c. in ragione della non conformità della decisione alla proposta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione della parte ricorrente

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    esclusa l'applicazione della condanna aggravata perché la decisione di improcedibilità non era conforme alla proposta del consigliere

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente indica che la sentenza impugnata è stata notificata, assume l'onere di depositarne entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. copia autentica munita della relata di notifica; la mancanza determina improcedibilità, salvo specifiche eccezioni previste dalla giurisprudenza.
  • L'omesso deposito della sentenza notificata non è sanabile mediante successiva produzione tardiva ex art. 372 c.p.c. quando la notificazione risulti dichiarata dal ricorrente e non vi sia acquisizione del documento attraverso la controparte o il fascicolo d'ufficio.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle prove, poiché la selezione delle fonti probatorie e il giudizio di attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito.
  • La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia richiede, secondo la ricostruzione delle corti di merito richiamata nella vicenda, la presenza di opere visibili e permanenti che rendano univoca la sottoposizione di un fondo all'altro al momento della separazione; la successiva mancata utilizzazione non estingue la servitù se non per prescrizione estintiva.
  • La censura di vizi motivazionali è inammissibile quando si traduce nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare un reale deficit logico-argomentativo della motivazione entro il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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