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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40916/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non interviene nel merito della responsabilità penale, ma conferma indirettamente l'esito sfavorevole già maturato in appello per l'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la decisione di primo grado. Dal testo emerge che i motivi del ricorso riguardavano: 1) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 2) la motivazione con cui la Corte territoriale aveva confermato il giudizio di recidiva. La Corte di cassazione rileva che, quanto alle attenuanti generiche, in appello non erano state devolute censure specifiche sul punto, nonostante il primo giudice le avesse espressamente negate; quanto alla recidiva, la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta immune da violazioni di legge, sufficiente, non illogica e sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. recidiva c.p.

    la conferma del giudizio di recidiva è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto il giudizio di merito è stato ritenuto non sindacabile

  • attenuanti generiche

    le doglianze in cassazione non sono ammissibili quando il tema non sia stato devoluto con specifiche censure in appello, soprattutto dopo il diniego espresso in primo grado

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta censure su punti della decisione che non siano stati specificamente devoluti con l'atto di appello, specie quando il primo giudice abbia già espresso un diniego motivato sul punto.
  • La valutazione sulla recidiva, se sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e immune da violazioni di legge, integra un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione automatica delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

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