Cassazione Civile, Ordinanza n. 17775/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito imponibile del contribuente assumendo che questi detenesse una partecipazione qualificata in una società di capitali, poiché la somma delle azioni in piena proprietà e di quelle in nuda proprietà superava la soglia rilevante. I giudici di merito avevano escluso la qualificazione della partecipazione, ritenendo che il nudo proprietario non percepisca dividendi e che non fosse corretto applicare un trattamento fiscale più gravoso su utili non incassati. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 67 TUIR e degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, ai fini del computo della partecipazione qualificata, debbano sommarsi anche le azioni detenute in nuda proprietà, valutandole secondo i criteri richiamati dalle norme sul registro. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR Emilia-Romagna e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. La Cassazione ha affermato che, per stabilire se la partecipazione in una società di capitali sia qualificata ai fini dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973, devono essere considerate anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa loro valutazione e sommatoria con quelle in piena proprietà ex art. 67, comma 1, TUIR; la maggiore aliquota si applica comunque solo al reddito effettivamente percepito dal contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto dal ricorrente per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 27 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il regime fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche non esercenti impresa, distinguendo tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
art. 67, comma 1, lett. c), TUIR
Costituisce il parametro per individuare quando la partecipazione debba qualificarsi come qualificata, anche ai fini del computo delle quote detenute in nuda proprietà.
art. 46 d.P.R. n. 131/1986
È richiamato per i criteri di calcolo del valore delle quote in nuda proprietà ai fini della qualificazione della partecipazione.
art. 48 d.P.R. n. 131/1986
È richiamato, insieme all’art. 46, per la valutazione delle partecipazioni ai fini del superamento della soglia rilevante.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per il deposito della memoria in vista della decisione camerale.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di una partecipazione societaria come "qualificata" rilevano anche le azioni detenute in nuda proprietà, che devono essere valutate e sommate a quelle in piena proprietà secondo i criteri normativi richiamati.
- La distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata incide sul regime di tassazione dei dividendi delle persone fisiche non imprenditori: la qualificazione rileva per il computo della soglia, mentre la maggiore aliquota si applica solo al reddito effettivamente percepito.
- Il fatto che il nudo proprietario non percepisca il dividendo non impedisce di considerare il valore della nuda proprietà nella verifica della soglia di partecipazione, poiché la qualificazione riguarda la posizione complessiva del socio nella compagine sociale.
- Non si realizza una tassazione di redditi non percepiti quando la qualificazione della partecipazione deriva anche dalla nuda proprietà: l’imposizione più elevata opera soltanto sui dividendi concretamente incassati.
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