Sentenza n. 229/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4359/2024 (R.G. 13254/23) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 30 ottobre 2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto a ciascun ricorrente il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il loro diritto a ottenere la carta docente nella misura di 500 euro ciascuno per il servizio prestato con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno 2024 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare i relativi importi, oltre agli accessori di legge. Il ricorso è stato proposto assumendo la mancata integrale esecuzione del titolo giudiziale. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, provvedendo al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della parte interessata, l’esecuzione sarà svolta in via sostitutiva, entro altri sessanta giorni, dal Direttore generale competente del Ministero, nominato commissario ad acta, con facoltà di delega. Il TAR ha ritenuto che l’incarico commissariale sia obbligatorio e non possa essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione. Ha inoltre escluso, per il dirigente appartenente al Ministero resistente, la corresponsione di un compenso aggiuntivo, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ferma la successiva liquidazione del compenso secondo le disposizioni richiamate per le eventuali attività commissariali. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ravvisato i presupposti in ragione dell’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e della sua mancata integrale esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie è stato ritenuto inutilmente decorso dalla notificazione del titolo, consentendo la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione modificativa o integrativa della disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e per la disciplina delle relative spese.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine entro il quale il commissario deve presentare la parcella, decorrente, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione inadempiente di provvedere entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva su istanza della parte interessata.
- La nomina a commissario ad acta costituisce un munus ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività commissariale può essere considerata compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comportare un compenso aggiuntivo per l’incarico.
- La disciplina sulla liquidazione del compenso del commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- Nel giudizio di ottemperanza, il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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