Sentenza del 19/03/2018 n. 145 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accertamento - Atto impositivo - Sottoscrizione - Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'atto impositivo sostenendo, in particolare, che eventuali irregolarità relative all'incarico dirigenziale del soggetto che aveva sottoscritto l'atto ne compromettessero la validità. La questione riguardava quindi la sottoscrizione dell'atto e gli effetti della possibile illegittimità o irregolarità dell'incarico del Direttore dell'Ufficio o del funzionario delegato.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che soltanto la completa omissione della sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio o del delegato può comportare la nullità dell'atto impositivo. Le eventuali irregolarità relative alla validità dell'incarico dirigenziale non incidono, invece, sull'idoneità dell'atto a manifestare all'esterno la volontà dell'Amministrazione finanziaria. L'atto, pertanto, resta valido se risulta sottoscritto dal soggetto competente o formalmente delegato, anche qualora siano contestati profili relativi al suo incarico.
Massime di principio
- La mancanza assoluta della sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio o del funzionario delegato può determinare la nullità dell'atto impositivo.
- Le irregolarità relative alla nomina, alla qualifica o alla validità dell'incarico dirigenziale del sottoscrittore non comportano automaticamente la nullità dell'atto.
- Per contestare efficacemente un atto impositivo occorre distinguere tra assenza della sottoscrizione e vizi riguardanti il rapporto interno o l'incarico del funzionario: solo la prima, secondo il principio espresso, incide sulla validità esterna dell'atto.
- L'atto dell'Amministrazione finanziaria conserva la propria efficacia quando è formalmente sottoscritto da un soggetto che agisce quale Direttore dell'Ufficio o delegato, poiché la sottoscrizione consente di imputare l'atto all'Amministrazione.
- La decisione non esclude che possano essere rilevanti altri vizi dell'atto impositivo, ma limita l'effetto invalidante alle ipotesi di omessa sottoscrizione, non alle sole irregolarità dell'incarico del sottoscrittore.
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