Cassazione Civile, Ordinanza n. 05118/2026 del 06/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
Nel contesto di un giudizio pendente dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, il medesimo soggetto ha proposto due ricorsi per regolamento di competenza contro diversi provvedimenti del giudice di appello: un provvedimento di anticipazione di udienza, un 'visto' confermativo, un provvedimento di fissazione/rinvio dell'udienza e, con secondo ricorso, un ulteriore provvedimento di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il ricorrente ha chiesto di far valere tali atti in sede di regolamento di competenza. La controparte si è costituita con controricorso. Il P.M. ha concluso per l'inammissibilità. La questione centrale era se tali provvedimenti avessero natura decisoria sulla competenza e fossero quindi impugnabili con regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che i provvedimenti impugnati erano tutti meramente ordinatori e privi di contenuto decisorio sulla competenza: anticipazione o rinvio di udienza, fissazione dell'udienza per precisazione delle conclusioni e apposizione di un 'visto'. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese di lite e, ritenendo definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c., ha applicato anche le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., liquidando ulteriori somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nei casi previsti; il mezzo è volto a contestare una decisione, anche implicita, sulla competenza.
È richiamato come ipotesi in cui il termine per il regolamento decorre dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata consente l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte applica la responsabilità aggravata per il mancato adeguamento alla proposta poi confermata, liquidando una somma equitativa in favore della controparte e un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, escludendo però automatismi incompatibili con una lettura costituzionalmente orientata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti che decidano, anche implicitamente, sulla competenza; non è utilizzabile contro atti meramente ordinatori o di gestione del calendario processuale.
- Perché un atto sia impugnabile con regolamento di competenza, esso deve esaurire la funzione del giudice sul punto, mostrando una reale statuizione sulla competenza e non una semplice regolazione del processo.
- La natura meramente organizzatoria di provvedimenti come anticipazione, rinvio o fissazione dell'udienza esclude la loro impugnabilità con regolamento di competenza.
- Quando la decisione finale è conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., può trovare applicazione la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione non automatica ma coerente con la complessiva condotta processuale della parte.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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