Cassazione Penale, Sentenza n. 13656/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Ministero mirava a contestare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva accolto il reclamo del detenuto Faccilongo, sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis, per ottenere la possibilità di acquistare, tramite il sopravvitto ("modello 72"), gli stessi generi alimentari consentiti ai detenuti in regime ordinario. Il Ministero deduceva erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018, sostenendo che sono legittime limitazioni sulla qualità e quantità dei cibi per impedire che l'acquisto di determinati alimenti favorisca posizioni di supremazia o flussi informativi con l'esterno; inoltre richiamava rischi connessi ad alcuni prodotti e ai loro materiali di confezionamento e la possibilità di differenziazione territoriale delle tabelle alimentari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato il principio secondo cui le disposizioni amministrative che vietino ai detenuti sottoposti al 41-bis l'acquisto di generi alimentari inclusi nel modello comune sono illegittime quando tali divieti non siano funzionalmente necessari a prevenire comunicazioni con l'esterno o l'assunzione di posizioni di supremazia all'interno dell'istituto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia adeguatamente motivato la decisione, che l'acquisto contestato non lederebbe le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato e che le misure generali già impreviste (divieto di beni di lusso e limiti quantitativi ex art. 14 reg. es. Ord. pen.) sono idonee a scongiurare abusi. Perciò il ricorso è infondato e viene respinto; nessuna condanna alle spese, avendo la parte ricorrente natura pubblica.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
La norma autorizzava restrizioni del trattamento per i detenuti in regime speciale; la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità hanno però stabilito che tali restrizioni devono essere funzionalmente mirate a impedire comunicazioni con l'esterno e l'assunzione di posizioni di supremazia, e non possono essere applicate in modo generalizzato se non giustificato da tali esigenze.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2018
sentenza n. 186 del 12/10/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che vietava ai detenuti del 41-bis di cuocere cibi nella parte non funzionale alla finalità di prevenire flussi informativi; la decisione è stata interpretata dalla Cassazione come indicativa del principio che le limitazioni devono essere proporzionate e finalizzate.
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro di tutela dell'uguaglianza e della proporzionalità delle misure; le differenze di trattamento devono avere giustificazione razionale e collegamento con la finalità di sicurezza.
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione al divieto di trattamenti afflittivi non giustificati: le restrizioni del trattamento carcerario non possono eccedere quanto necessario al fine di sicurezza.
art. 14 reg. es. Ord. pen.
Prevede limiti quantitativi all'acquisto di beni, utili a prevenire acquisizioni anomale; la Corte ha ritenuto tale disciplina adeguata a evitare pericolosità intrinseca o acquisizioni eccessive, pur senza giustificare divieti generali sui beni presenti nel modello comune.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021; Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021; Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017
Confermano il principio che divieti generalizzati sulla lista alimentare sono illegittimi quando non giustificati da esigenze concrete di sicurezza; e che la parte pubblica soccombente non va normalmente condannata alle spese.
Massime di principio
- Le restrizioni al trattamento dei detenuti 41-bis devono essere specificamente funzionali a prevenire comunicazioni con l'esterno o la formazione di posizioni di supremazia interne; divieti generali e non motivati sull'accesso a beni comuni sono illegittimi.
- Il fatto che un alimento compaia nelle tabelle del "modello 72" per i detenuti ordinari legittima la richiesta di accesso anche da parte di detenuti in regime differenziato, salvo prova concreta e motivata del rischio che il singolo bene possa agevolare attività illecite o posizioni di supremazia.
- L'Amministrazione penitenziaria può porre limiti quantitativi e vietare beni "di lusso" o ritenuti pericolosi, ma deve motivare specificamente la necessità di tali limiti nel singolo caso e non può limitarsi a divieti indifferenziati.
- La Corte richiede motivazioni concrete e non generiche quando si invoca la pericolosità di determinati prodotti o della loro confezione; il mero richiamo alla pericolosità astratta non è sufficiente.
- In sede di impugnazione il Ministero deve dimostrare l'errore di diritto o la carenza motivazionale del provvedimento impugnato; l'assenza di tale dimostrazione porta al rigetto del ricorso e al mantenimento della decisione favorevole al detenuto.
- La natura pubblica della parte ricorrente può comportare l'esclusione della condanna alle spese processuali, anche in caso di soccombenza.
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