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Sentenza

Sentenza n. 2504/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19-2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro, n. 237/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. La sentenza aveva condannato il Ministero alla corresponsione dell’importo nominale complessivo di 3.000 euro, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. La pronuncia era stata notificata all’amministrazione il 28 ottobre 2025 ed era passata in giudicato, come attestato il 10 marzo 2026. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e si era costituito con un atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’obbligo del Ministero di adottare tutti gli atti necessari alla corresponsione alla ricorrente delle somme dovute in esecuzione del giudicato, con esclusione delle spese di lite della sentenza ottemperanda, distratte in favore del difensore e quindi estranee al presente giudizio. Il Ministero deve adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario qualificato. Il commissario dovrà, previa richiesta formale della ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, compiere entro ulteriori 90 giorni tutti gli atti necessari: eventuale allocazione della somma in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti e non avrà diritto a compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annuali tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La sentenza del giudice del lavoro, posta a fondamento dell’ottemperanza, ha riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica per gli anni indicati, in misura complessiva di 3.000 euro oltre interessi.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disposizione è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, con conseguente esclusione del compenso per il commissario ad acta quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale fonte della previsione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 applicata analogicamente dal giudice.

Massime di principio

  • Quando un giudicato divenuto definitivo impone a un’amministrazione il pagamento di una somma di denaro e l’amministrazione non vi ottempera dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione di un giudicato pecuniario, il commissario ad acta può essere incaricato non soltanto del pagamento materiale, ma anche degli atti contabili e amministrativi preparatori, inclusi l’eventuale stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione e l’ordinazione della spesa, nonché del reperimento delle risorse necessarie.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’organo incaricato deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere considerato compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza riconoscimento di un compenso ulteriore, mediante applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 alle condanne pecuniarie diverse da quelle cui tale disciplina è direttamente riferita.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere richieste al commissario le spese di lite liquidate nel giudizio presupposto quando tali spese siano state distratte in favore del difensore, che non è parte del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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