Cassazione Penale, Sentenza n. 3009/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della messa alla prova (ordinanza del 06/02/2024, revocata dal Tribunale il 04/10/2024). Il ricorrente deduce nullità per inosservanza o errata applicazione dell'art. 168 quater n.1 cod. pen., sostenendo che non sussistono "gravi o reiterate trasgressioni" del programma di trattamento: ha svolto 85 delle 125 ore di lavori di pubblica utilità e avrebbe solo omesso contatti regolari con il SERD e con l'assistente sociale dell'UEPE.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la domanda attacca la valutazione di merito richiamando la relazione dell'UEPE, che rappresenta il presupposto del provvedimento impugnato, e che le argomentazioni difensive non dimostrano l'erroneità della valutazione. La Corte ha confermato che anche una singola trasgressione di rilevante gravità può giustificare la revoca ai sensi dell'art. 168 quater cod. pen.; ha osservato che il giudice di merito, pur con motivazione sintetica, ha operato una valutazione discrezionale corretta ritenendo un totale disinteresse rispetto al percorso proposto dall'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 bis cod. pen.
Norma che disciplina l'ammissione alla prova/messa alla prova; richiamata come contesto normativo dell'istituto oggetto della revoca
art. 168 quater cod. pen. (n.1)
Consente la revoca della sospensione del procedimento in presenza di "grave o reiterata trasgressione" o altri casi previsti; la Corte interpreta che l'espressione possa riguardare anche una singola condotta isolata di particolare gravità tale da precludere una prognosi favorevole sul percorso di trattamento
art. 464 octies cod. proc. pen.
Impone l'onere motivazionale per le ordinanze di revoca emesse in sede di messa alla prova; la Corte censura motivazioni eccessivamente sintetiche ma valuta comunque la discrezionalità del giudice di merito
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ricorda i criteri per irrogare tale sanzione e ritiene non sussistano elementi che escludano la colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso in termini che giustifichino l'esenzione
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova può essere motivata anche da una singola trasgressione, se di gravità tale da compromettere la prognosi positiva sul percorso di trattamento.
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la revoca è rimessa in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito, purché sia fornita una motivazione idonea a consentire il controllo in sede di legittimità.
- Il ricorrente che contesti la revoca deve non solo negare i fatti ma impugnare specificamente la valutazione probatoria o dimostrare l'esistenza di giustificazioni concrete e documentate per le trasgressioni rilevate.
- La relazione dell'UEPE e gli atti del procedimento rappresentano presupposto fondamentale per la decisione: richiamarla senza produrre elementi nuovi o specifici rende il ricorso vulnerabile a inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi di merito riconducibili a valutazione discrezionale, è possibile la condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti, all'esborso in favore della Cassa delle ammende.
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