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Ordinanza

Ordinanza n. 367/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della nota trasmessa a mezzo PEC in data 9.1.2026 di esclusione delle ricorrenti dalla Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di supporto ad ABC per la gestione e la manutenzione della rete fognaria della Città di Napoli. (PA 35/2025) relativamente al Gruppo Servizi, Lotti 4 e 5; 2) del Verbale del 7.1.2026 con il quale la Commissione ha esaminato i giustificativi presentati dalle ricorrenti ritenendoli non esaustivi e quindi anomala l’offerta; 3) della nota prot. 10 del 16.1.2026 con la quale, all’esito dell’istanza in autotutela formulata dalle ricorrenti è stata confermata l’esclusione; 4) Del bando e del Disciplinare di gara nella parte in cui prevedono quale obbligatoria la verifica di anomalia qualora l’operatore economico abbia ottenuto i 4/5 sia del punteggio per l’offerta tecnica che per quella economica;

Giustizia amministrativa202600534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura aperta per l'affidamento di attività di supporto alla gestione e manutenzione della rete fognaria, relativa ai lotti 4 e 5 del Gruppo Servizi, per anomalia dell'offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la nota di esclusione del 9 gennaio 2026, il verbale del 7 gennaio 2026 con cui la Commissione ha ritenuto non esaustivi i giustificativi e anomala l'offerta, la conferma dell'esclusione adottata in autotutela il 16 gennaio 2026 e le previsioni del bando e del disciplinare che rendevano obbligatoria la verifica di anomalia in caso di conseguimento dei quattro quinti del punteggio massimo sia per l'offerta tecnica sia per quella economica. In sede cautelare hanno dedotto l'illegittimità dell'esclusione e della verifica di anomalia, contestando, tra l'altro, i profili procedimentali dell'istruttoria e le valutazioni sostanziali relative ai costi della manodopera. Hanno rappresentato quale periculum in mora il rischio di stipulazione del contratto e di avvio dell'esecuzione dell'appalto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il periculum in mora perché la procedura riguarda un accordo quadro ex art. 71 d.lgs. 36/2023, qualificato come accordo normativo dal quale non deriva un obbligo esecutivo immediato; pertanto, anche in caso di esito favorevole della controversia di merito, le ricorrenti potrebbero comunque subentrare. Ha escluso anche il fumus boni iuris, rilevando, con cognizione sommaria, che la stazione appaltante sembra avere adeguatamente approfondito l'istruttoria nel contraddittorio con le ricorrenti e analizzato anche la documentazione prodotta dal raggruppamento. Quanto ai profili sostanziali, il giudice ha ritenuto plausibile la legittimità delle ragioni dell'esclusione, riconducibili all'erroneità metodologica nel calcolo dei costi della manodopera: le ricorrenti avrebbero determinato i prezzi unitari dividendo il costo annuo complessivo del personale per un monte ore non corrispondente alle ore effettivamente lavorate, con conseguente insostenibilità dell'offerta economica. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    L'accordo quadro è stato considerato un accordo normativo dal quale non nasce un obbligo esecutivo immediato; tale caratteristica incide sulla valutazione del periculum in mora, poiché la mancata sospensione non determina necessariamente l'immediato avvio dell'esecuzione e non impedisce, in ipotesi di esito favorevole nel merito, il possibile subentro dell'operatore escluso.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare relativa all'esclusione da una procedura avente a oggetto un accordo quadro, il periculum in mora non può essere desunto automaticamente dal rischio di stipulazione del contratto e di avvio dell'esecuzione, quando dall'accordo quadro non derivi un obbligo esecutivo immediato e resti possibile il subentro dell'operatore in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
  • In sede cautelare, il fumus può essere negato quando la stazione appaltante abbia svolto l'istruttoria sull'anomalia nel contraddittorio con l'operatore economico, esaminando anche la documentazione integrativa prodotta.
  • È cautelarmente plausibile l'esclusione per insostenibilità dell'offerta quando l'operatore economico abbia calcolato i prezzi unitari dividendo il costo annuo complessivo della manodopera per un monte ore non corrispondente alle ore effettivamente lavorate.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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