Cassazione Penale, Sentenza n. 29032/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società cooperativa dichiarata fallita, condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta in concorso con gli amministratori formali. Gli erano stati contestati: la causazione del fallimento mediante sistematica omissione degli oneri contributivi; l’aggravamento del dissesto per mancata presentazione dell’istanza di fallimento; l’occultamento della documentazione contabile e delle scritture. Nel ricorso per cassazione si deducevano, con numerosi motivi e motivi aggiunti, vizi di motivazione e violazioni di legge sul punto decisivo della qualifica di amministratore di fatto: errata applicazione dell’art. 2639 c.c., mancata corretta valutazione delle dichiarazioni dei coimputati ex art. 192 c.p.p., sopravvalutazione del rinvenimento di documenti in locali nella disponibilità del ricorrente e della firma del contratto di locazione, omessa motivazione della sentenza d’appello su tali censure, mancanza di prova di una condotta causalmente riferibile al ricorrente e del dolo nei capi relativi alla bancarotta documentale e all’aggravamento del dissesto. Era inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto illegittimo perché fondato su precedenti penali e non sulla presunta confessione dell’imputato. Il ricorso insisteva per l’annullamento senza rinvio o, subordinatamente, con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’intero ricorso. Ha valorizzato il giudizio di merito come "doppia conforme" e ha letto congiuntamente le sentenze di primo e secondo grado. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’appello circa la qualifica di amministratore di fatto, fondata su dichiarazioni convergenti dei coimputati e su plurimi elementi indiziari, tutti valutati singolarmente e poi unitariamente, con esclusione di spiegazioni alternative non sorrette da riscontri. Ha quindi confermato la responsabilità per i fatti di bancarotta contestati, ritenendo adeguata la motivazione sul dolo specifico e sul nesso tra posizione dominante e condotte di aggravamento del dissesto e di occultamento documentale. Ha altresì giudicato corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
nei limiti strettamente necessari per la motivazione
consente una motivazione sintetica del provvedimento di legittimità nei limiti indicati dalla norma
art. 2639 c.c.
definisce la nozione di amministratore di fatto richiedendo esercizio continuativo e significativo dei poteri inerenti alla gestione dell’impresa; la qualifica può desumersi da una posizione egemonica complessiva anche in presenza di carenza della documentazione contabile
art. 192 c.p.p.
regola la valutazione della prova dichiarativa e indiziaria; le dichiarazioni dei coimputati possono essere valorizzate solo previa verifica di credibilità e attendibilità e con riscontri individualizzanti, mentre gli indizi devono essere valutati prima singolarmente e poi in modo globale e concordante
art. 192, comma 3, c.p.p.
i riscontri esterni alla chiamata in correità non devono costituire prova autonoma del fatto-reato, ma devono corroborare l’attendibilità della prova debole e confermare con certezza il collegamento tra accusato e vicenda criminosa
artt. 216 e 223, comma primo, L.F.
per la bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella dell’impresa e di compiere atti idonei a danneggiare i creditori; non è richiesta la previsione e accettazione del fallimento
art. 611 c.p.p.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con intervento delle parti come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022
art. 606 c.p.p.
base normativa dei motivi di ricorso per cassazione, inclusi i vizi di violazione di legge e motivazione dedotti dalla difesa
art. 2639 cod. civ.
richiamato per contestare e definire l’estensione della qualifica di amministratore di fatto anche a chi non rivesta formalmente la carica
art. 192 cod.proc.pen.
richiamato ripetutamente per censurare e poi per validare il metodo di valutazione delle dichiarazioni dei coimputati e degli indizi
art. 4-bis ord. pen.
citato solo nella tassonomia normativa generale, non risulta applicato nel caso concreto
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta quando, pur in assenza di investitura formale, risulti una posizione dominante e di regia complessiva nella gestione societaria, desumibile da un insieme coerente di elementi dichiarativi e indiziari.
- In presenza di una doppia conforme, la Corte di cassazione può leggere congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado, purché il percorso argomentativo complessivo sia coerente e affronti i punti decisivi devoluti con l’impugnazione.
- La chiamata in correità può essere utilizzata solo se il giudice verifica rigorosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del dichiarante e individua riscontri esterni individualizzanti idonei a corroborarne il racconto.
- La prova indiziaria non può essere apprezzata in modo atomistico o mediante mera sommatoria: occorre valutare la certezza del singolo indizio, la sua valenza dimostrativa e poi la convergenza complessiva verso una conclusione dotata di alto grado di credibilità razionale.
- Quando la documentazione contabile sia assente o occultata, il giudice può ricostruire il ruolo gestorio attraverso indici sintomatici della regia societaria; non è necessario un elenco dettagliato di atti di gestione materialmente compiuti, se il quadro probatorio consente di attribuire al soggetto la direzione effettiva dell’impresa.
- Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria il dolo consiste nella consapevole destinazione del patrimonio a fini estranei all’impresa e nella volontà di porre in essere atti pregiudizievoli per i creditori; non occorre che l’agente abbia previsto e voluto il fallimento in quanto evento.
- Il dolo specifico della bancarotta documentale può essere desunto da una lettura complessiva della vicenda fraudolenta, valorizzando occultamento delle scritture, interposizione di prestanome e altre condotte convergenti a impedire la ricostruzione del patrimonio e a nuocere ai creditori.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiami l’assenza di elementi positivi di meritevolezza; non è necessario un particolare approfondimento se la difesa si limita a invocare dati non ritenuti significativi dal giudicante.
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