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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18436/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a cartelle di pagamento riferite a crediti tributari. In primo grado la contribuente otteneva l'annullamento dell'atto per intervenuta prescrizione. In appello, invece, la corte tributaria regionale riteneva non prescritti i crediti erariali, affermando che per essi operasse il termine decennale. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sulla efficacia probatoria delle copie fotostatiche, lamentando che la CTR non avesse disposto la verificazione delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento e l'esibizione degli originali, nonostante il disconoscimento delle firme sulle copie; con il secondo deduceva la violazione delle norme sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, sostenendo che per tali voci non si applicasse il termine decennale ma quello quinquennale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, osservando che nel ricorso non erano stati trascritti integralmente gli atti notificatori e i documenti necessari a verificare la doglianza; ha inoltre rilevato che, comunque, la censura sarebbe stata infondata, perché per la notifica della cartella eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento valgono le regole del servizio postale ordinario e le contestazioni sulla riferibilità della firma al destinatario sono deducibili solo con querela di falso, mentre il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, ai fini dell'esibizione degli originali, era stato formulato in modo generico. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, per le sanzioni non fondate su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997; parimenti quinquennale è la prescrizione degli interessi, in base all'art. 2948, n. 4, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti tributari e degli avvisi di ricevimento

  • art. 4, comma 3, L. n. 890/1982

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione e sulla prova della relata

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla prova delle riproduzioni meccaniche

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere specifico, chiaro e univoco per essere efficace

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    se la cartella è notificata mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le norme del servizio postale ordinario

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di impugnazione degli atti della riscossione e degli effetti sulla prescrizione

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    per le sanzioni non coperte da giudicato il termine di prescrizione è quinquennale

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    gli interessi su obbligazioni tributarie soggiacciono alla prescrizione quinquennale, essendo obbligazione autonoma rispetto al capitale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge denunciato nei due motivi di ricorso

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato come fondamento del termine prescrizionale quinquennale delle sanzioni

  • art. 2948, comma 4, c.c.

    richiamato come base della prescrizione quinquennale degli interessi

Massime di principio

  • Quando si contesta la rituale notificazione di cartelle di pagamento, il ricorso per cassazione deve riportare in modo completo e specifico gli atti notificatori e i documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Se la cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario; le contestazioni sulla riferibilità della sottoscrizione al destinatario non possono essere fatte valere con il semplice disconoscimento documentale, ma richiedono querela di falso.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai fini di ottenere l'esibizione dell'originale, deve essere specifico, inequivoco e riferito al documento e agli aspetti difformi: dichiarazioni generiche o clausole di stile sono inefficaci.
  • In materia di riscossione, per le sanzioni amministrative tributarie non sorrette da sentenza passata in giudicato opera la prescrizione quinquennale.
  • Gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie seguono, salvo diversa disciplina, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., essendo obbligazione autonoma rispetto al capitale.
  • L'errore del giudice di merito nel ritenere applicabile il termine decennale a sanzioni e interessi integra violazione di legge e comporta cassazione con rinvio limitatamente al punto deciso erroneamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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