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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33190/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Pesaro alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.000 di ammenda per la violazione dell'art. 186, commi 1, 2, lettera c), e 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992. La Corte d'appello di Ancona aveva confermato la pronuncia. Nel ricorso per cassazione, la difesa deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una diversa rilettura degli elementi di fatto e una rivalutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Il motivo, inoltre, non si confrontava specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità e ritenere sussistente l'aggravante. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, poiché non esponeva adeguatamente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto né si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato gli elementi di riscontro della responsabilità e le dichiarazioni testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure non deducibili in sede di legittimità: il primo motivo mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, mentre il secondo era generico e non adeguatamente correlato alla motivazione impugnata. È stata confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per il reato contestato.

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Previsione sanzionatoria richiamata per la contestazione accertata a carico dell'imputato.

  • art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Aggravante ritenuta sussistente dai giudici di merito in relazione alla provocazione di un incidente stradale.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    La Corte ribadisce che il vizio di motivazione non consente una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto né l'adozione di una diversa ricostruzione probatoria.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p.; secondo la Corte, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, sollecita una diversa valutazione degli elementi di fatto e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sul vizio di motivazione non consente la pura e semplice rilettura del compendio probatorio né l'autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.
  • Una censura relativa alla valutazione della prova deve confrontarsi in modo specifico con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata; la mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e aspecifico, non espone adeguatamente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

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