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Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla Sentenza nr. 543/2024, pubblicata il 18.10.2024, RG 905/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore della ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona n. 543/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata, lamentando il mancato pagamento delle somme riconosciute per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare l’inadempimento, la spettanza o l’azionabilità della pretesa. È stato inoltre richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso erano decorsi 120 giorni. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e l’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

    La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta; l’indennizzo richiesto è stato negato nel caso concreto.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo giudiziale notificato all’Amministrazione non sia stato eseguito e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • L’Amministrazione che si costituisce soltanto formalmente e non contesta l’inadempimento né la spettanza e l’azionabilità della pretesa non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza al giudicato.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice deve ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato, ferma la detrazione delle somme eventualmente già corrisposte, e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente, sicché l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell’adempimento sollecito.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’Amministrazione quando, al momento della proposizione del ricorso, l’inadempimento al giudicato non sia controverso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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