Corte di giustizia, Ordinanza C-356/23
Order of the Court of 11 October 2023. — Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-356/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere presentata da Tinnus Enterprises nel ricorso contro la sentenza del Tribunale in materia di disegno comunitario. Ha ritenuto che le censure sollevate, relative all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e alla giurisprudenza DOCERAM, non dimostrassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. La Corte ha inoltre precisato che i profili relativi alla valutazione di fatti e prove non possono, di regola, fondare l’ammissibilità dell’impugnazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: richiesta di autorizzazione a procedere respinta perché non dimostrata la rilevanza di questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.
La questione giuridica
Se il ricorso proposto da Tinnus Enterprises contro la sentenza del Tribunale potesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, perché avrebbe sollevato questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e sull’applicazione della giurisprudenza DOCERAM.
Principio di diritto
Per i ricorsi avverso decisioni del Tribunale riguardanti decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO, la Corte ammette l’impugnazione a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro e dettagliato che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta invocare l’importanza generale della materia, la novità della questione, contestazioni di fatto o una generica censura di errata applicazione della giurisprudenza; in mancanza di una dimostrazione specifica della rilevanza della questione di diritto, la richiesta va respinta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancata autorizzazione a procedere
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla camera competente a decidere se i ricorsi possano essere esaminati, in un’impugnazione proposta da Tinnus Enterprises LLC contro la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 nella causa T-505/21. Il contenzioso riguarda un procedimento di nullità di un disegno comunitario dinanzi all’EUIPO.
Contesto processuale
Tinnus Enterprises aveva impugnato davanti alla Corte la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2021. Poiché il ricorso riguardava una decisione del Tribunale concernente una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, trovava applicazione il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte.
Normativa processuale applicabile
La Corte richiama:
- il primo e il terzo comma dell’articolo 58a dello Statuto, che subordinano l’esame del ricorso alla previa ammissione quando la controversia riguarda una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda di ammissione a procedere;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, che prevedono una decisione motivata in forma di ordinanza.
Argomenti della ricorrente
A sostegno della domanda di ammissione, Tinnus Enterprises sosteneva che il Tribunale aveva commesso tre errori nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, disposizione che prevede un motivo di nullità del disegno quando le caratteristiche dell’aspetto del prodotto sono determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica.
In particolare, la ricorrente affermava che:
- il Tribunale non aveva definito il concetto di “features of appearance”;
- il Tribunale aveva erroneamente limitato l’analisi a quattro componenti del prodotto rappresentato dal disegno;
- il Tribunale avrebbe valutato in modo scorretto una domanda di brevetto europeo e l’esistenza di disegni alternativi, contraddicendo anche la sentenza DOCERAM e una precedente sentenza del Tribunale nella causa Praesidiad.
Valutazione della Corte sulla domanda di ammissione
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda deve contenere in modo chiaro e dettagliato le ragioni per cui ciascun motivo pone una questione di diritto rilevante secondo tale criterio.
La Corte respinge gli argomenti della ricorrente per più ragioni:
- il rilievo secondo cui la questione sarebbe frequente in molte controversie sui disegni comunitari è considerato troppo generico e, in sé, non decisivo;
- il fatto che taluni profili non siano ancora stati esaminati dalla Corte non basta a dimostrarne la rilevanza per lo sviluppo del diritto UE, se non è spiegato concretamente perché tali profili siano significativi;
- le censure relative al numero delle caratteristiche considerate, al valore probatorio della domanda di brevetto e alla valutazione delle prove sono di natura fattuale e non possono, di regola, fondare l’ammissione del ricorso;
- le doglianze di distorsione delle prove non sono, in linea di principio, idonee da sole a sollevare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- la mera allegazione di una cattiva applicazione della giurisprudenza della Corte o di un contrasto con la giurisprudenza del Tribunale non è sufficiente se non si dimostra in modo specifico l’esistenza della contraddizione e la sua rilevanza sistemica.
Esito e spese
La Corte conclude che la domanda non consente di ritenere che il ricorso sollevi una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte, la Corte ha stabilito che Tinnus Enterprises sopporti le proprie spese.
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