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Ordinanza

Ordinanza n. 184/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche: a. del provv. dell’A.D.M. – D.T. Campania, prot. -OMISSIS- del 22.12.2025, recante revoca dell’autorizzazione -OMISSIS- per la vendita e approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nell’esercizio di vicinato ubicato nel comune di -OMISSIS- in -OMISSIS-; nonché, ove e per quanto occorra: b. della nota prot. -OMISSIS- del 06/10/2025, recante comunicazione di avvio del procedimento; c. del processo verbale del 04/09/2025, acquisito agli atti con protocollo n° -OMISSIS- del 04 settembre 2025; d. dell’art. 5 D.D. A.D.M. prot. 92923 del 29.3.2021; e. dell’art. 2 della D.D. A.D.M. prot. 248171 del 29.4.2024;

Giustizia amministrativa202502119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’autorizzazione per la vendita e l’approvvigionamento di prodotti da inalazione senza combustione, unitamente ad atti presupposti e all’art. 5 di una determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare anche monocratica, il provvedimento della Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recante la revoca dell’autorizzazione alla vendita e all’approvvigionamento di prodotti da inalazione senza combustione, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale di accertamento e le disposizioni contenute in determinazioni direttoriali dell’Agenzia. Tra gli atti impugnati figura l’art. 5 di una determinazione direttoriale adottata dall’autorità centrale dell’Agenzia, censurato perché ritenuto illegittimo nella parte in cui avrebbe introdotto una fattispecie di illecito e una sanzione in assenza di adeguata base normativa. La questione definita dall’ordinanza riguarda esclusivamente la competenza territoriale del giudice adito.

La decisione

Il TAR Campania, sede di Salerno, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha rilevato che il ricorso impugna congiuntamente sia un atto periferico dell’Agenzia, territorialmente limitato, sia una disposizione contenuta in una determinazione direttoriale adottata dall’autorità centrale dell’Agenzia fiscale, avente effetti non limitati al territorio campano. In applicazione del principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2011, la competenza funzionale-territoriale del TAR Lazio sugli atti generali delle autorità centrali attrae per connessione anche l’impugnazione degli atti degli organi periferici. Il ricorso potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Il TAR non ha esaminato la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza

    La riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo territorialmente competente deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla decisione.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 14 novembre 2011, n. 19

    L’impugnazione congiunta di un atto generale adottato da un’autorità centrale, efficace sull’intero territorio nazionale, e di atti di organi periferici comporta che la competenza del TAR Lazio per l’atto generale attragga per connessione anche gli atti periferici, indipendentemente dal rilievo dell’impugnazione dell’atto generale nell’economia del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un ricorso impugna congiuntamente un atto generale adottato da un’autorità centrale, avente efficacia sull’intero territorio nazionale, e atti adottati da organi periferici con efficacia territorialmente limitata, la competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, relativa all’atto generale attrae per connessione anche l’impugnazione degli atti periferici.
  • La competenza territoriale del TAR Lazio per l’impugnazione dell’atto generale dell’autorità centrale opera anche quando l’impugnazione di tale atto non costituisce il profilo principale del ricorso.
  • Dichiarata l’incompetenza territoriale, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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