Cassazione Penale, Sentenza n. 9502/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato/modificato la decisione del Tribunale di Lucca: assoluzione per calunnia e condanna per diffamazione continuata tramite invio di due e-mail contenenti segnalazioni su presunti fatti illeciti/condotte censurabili della preside La Pietra Filomena. In cassazione il ricorrente deduceva cinque motivi di nullità/vizi di motivazione: 1) l'appello non sarebbe stato generico ma conteneva specifiche doglianze di merito; 2) la Corte avrebbe errato nel ritenere che l'imputato non avesse verificato le fonti, posto che le e-mail furono inviate dopo riunioni pubbliche con genitori, insegnanti e personale; 3) mancanza del dolo affidata anche alla richiesta di archiviazione del P.M.; 4) operatività della scriminante dell'art. 51 cod. pen. in quanto l'imputato agì in qualità di pubblico amministratore nell'adempimento del proprio dovere e nell'esercizio del diritto di critica; 5) errata valutazione sull'interesse dei destinatari (sindacati) rispetto alle questioni attinenti ai rapporti di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato: è emerso dal certificato comunale che Emiliano Favilla è deceduto il 22 gennaio 2022. Perciò, ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., i reati contestati sono estinti e le statuizioni penali impugnate devono essere annullate senza rinvio. La Corte richiama la giurisprudenza e preferisce la formula dell'annullamento senza rinvio (art. 620 lett. a) cod. proc. pen.) rispetto ad altre possibili dichiarazioni (improcedibilità o inammissibilità). Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulle questioni sostanziali sollevate dal ricorrente per effetto dell'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 150 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per dichiarare estinti i reati a causa della morte dell'imputato; ciò comporta l'annullamento delle statuizioni penali impugnate.
art. 620 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata quale base normativa/argomentativa per giustificare la preferenza della Corte per la formula dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in caso di morte dell'imputato.
Massime di principio
- Se l'imputato muore durante il processo d'appello o prima dell'esito del ricorso in Cassazione, il procedimento penale si estingue ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. e le statuizioni penali possono essere annullate senza rinvio.
- La morte dell'imputato impedisce in pratica l'esame di merito delle questioni penali sollevate in Cassazione: il giudice di legittimità, salvo eccezioni, non decide sul merito ma dichiara l'estinzione del reato e annulla le sentenze impugnate.
- Esistono diverse formule giurisprudenziali (improcedibilità del ricorso, inammissibilità, annullamento senza rinvio), ma la Corte di cassazione tende a preferire l'annullamento senza rinvio secondo l'art. 620 lett. a).
- Prima di promuovere o proseguire impugnazioni, verificare tempestivamente lo stato civile (data di morte) dell'imputato: la produzione del certificato di morte può determinare l'estinzione del processo e rendere inattuabili le doglianze di merito.
- L'estinzione del reato per morte riguarda gli effetti penali: problematiche di natura civilistica (risarcimento del danno, responsabilità civile) possono avere regole diverse e potrebbero essere valutate nei confronti degli eredi o con azioni separate.
- Quando si invocano scriminanti (es. art. 51 c.p.) o questioni circa il dolo, tali profili non vengono più esaminati se sussiste l'estinzione per morte; pertanto, in casi analoghi la soluzione pratica sposta l'attenzione sulla regolarità del procedimento e sulla documentazione anagrafica.
Testo integrale
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