Cassazione Civile, Ordinanza n. 09730/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto un albergo, aggiudicato a favore della società ricorrente. Dopo l'aggiudicazione, il giudice dell'esecuzione dichiarava la decadenza dall'aggiudicazione per mancato versamento del saldo prezzo, in un contesto in cui la ricorrente sosteneva di voler utilizzare il subentro nel mutuo fondiario ai sensi dell'art. 41, comma 5, T.U.B. e di non aver ricevuto tempestivamente i conteggi necessari. La società aggiudicataria proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo: la mancata partecipazione al giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal debitore esecutato, nonostante la propria qualità di litisconsorte necessario; l'erronea individuazione della data di aggiudicazione e quindi del termine per il saldo prezzo; la violazione dell'art. 41, comma 5, T.U.B. quanto alla ripartizione degli oneri tra delegato e aggiudicatario nella richiesta dei conteggi ai creditori fondiari; l'erronea valutazione della volontà di subentro manifestata con offerta e PEC; l'errata decorrenza del termine di quindici giorni per il pagamento; l'omessa pronuncia sulla restituzione del fondo spese versato. In Cassazione la ricorrente riproponeva sei motivi, tutti relativi alla pretesa violazione di norme processuali e dell'art. 41 T.U.B. La Corte non esaminava il merito dei motivi perché rilevava d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel fascicolo non risultava depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, documento necessario ex art. 369, comma 2, c.p.c.; inoltre la notificazione del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, escludendo la c.d. prova di resistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dalla società aggiudicataria, rilevando la mancanza nel fascicolo della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, c.p.c. La Corte ha anche osservato che non operava la prova di resistenza, perché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e ha precisato che il vizio è rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla mancata eccezione delle controparti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controricorrenti indicate in dispositivo e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
È richiamato come rimedio esperito contro il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione; la Corte non entra nel merito dell'opposizione perché decide solo sull'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 615 c.p.c.
È menzionato per descrivere l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato, nel cui ambito la ricorrente lamentava di essere stata pretermessa come litisconsorte necessario.
art. 102 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio nei confronti dell'aggiudicataria nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nel sesto motivo per denunciare omessa pronuncia sulla domanda di restituzione del fondo spese.
art. 1361 c.c.
È evocato insieme agli artt. 1362 ss. c.c. per sostenere che l'interprete dovesse valorizzare la volontà manifestata dall'aggiudicataria negli atti e nelle PEC.
art. 1362 c.c.
È richiamato nei motivi relativi all'interpretazione della volontà di subentro espressa dall'aggiudicataria.
art. 369, comma 2, c.p.c.
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 369, comma 1, c.p.c.
È richiamato in relazione ai termini e agli adempimenti di deposito del ricorso per cassazione.
art. 325, comma 2, c.p.c.
È utilizzato per spiegare il controllo di tempestività connesso alla c.d. prova di resistenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È citato quale base della trattazione camerale del ricorso.
art. 41, comma 5, T.U.B.
È il fulcro delle censure di merito: la ricorrente sosteneva che il subentro nel mutuo fondiario fosse un diritto potestativo dell'aggiudicatario e che il termine di quindici giorni per il pagamento decorresse solo dopo la disponibilità dei conteggi forniti dai creditori o dal delegato.
art. 41, comma 4, T.U.B.
È menzionato come alternativa al subentro, ossia il pagamento diretto al creditore fondiario della parte di prezzo corrispondente al credito.
art. 571 c.p.c.
È richiamato nel contesto dei compiti del professionista delegato alla vendita e delle attività da lui svolte.
art. 574 c.p.c.
È citato nei motivi relativi alla disciplina della vendita e dell'aggiudicazione.
art. 585 c.p.c.
È richiamato nei motivi sulla determinazione del termine per il saldo prezzo.
art. 587 c.p.c.
È la norma che disciplina la decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo; il provvedimento opposto era fondato su tale disposizione.
art. 591-bis c.p.c.
È richiamato per delineare i compiti del professionista delegato alla vendita e il rapporto tra delegato, creditore fondiario e aggiudicatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
È richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., quando la notificazione della sentenza risulta rilevante ai fini del controllo di tempestività.
- La c.d. prova di resistenza opera solo se dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza; se la notificazione del ricorso è successiva a tale termine, la mancanza della relata non può essere superata.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della relata di notificazione della sentenza è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata eccezione del controricorrente, poiché attiene a un profilo di ordine pubblico processuale.
- Le censure di merito relative alla corretta applicazione dell'art. 41, comma 5, T.U.B. non possono essere esaminate se il ricorso è improcedibile per difetto del necessario deposito documentale.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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