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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38607/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: il ricorrente contestava (1) l'insussistenza del tentato omicidio relativo al primo episodio (sosteneva che l'arma fosse scarica o si fosse inceppata e quindi la condotta non fosse idonea a cagionare la morte); (2) l'errata qualificazione come tentato omicidio del secondo episodio (spari verso la porta: si contestava che i colpi fossero diretti verso persone e che l'imputato fosse consapevole dell'idoneità dei colpi a raggiungere chi era dietro la porta); (3) la qualificazione dell'aggravante dei futili motivi e la mancata valorizzazione di una possibile provocazione; (4) vizi di motivazione e applicazione delle norme processuali (art. 192 c.p.p. e altri). Il ricorso era articolato anche su profili di valutazione probatoria e di interpretazione dell'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla responsabilità di Pennestrì per il capo A (tentato omicidio), ritenendo idonea e univoca la condotta alla luce degli elementi oggettivi acquisiti (numero e direzione dei colpi, distanza, zona corporea presa di mira, reiterazione e manifestazioni di intento omicidiario). Ha inoltre confermato la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi e la decisione di merito (tra cui la rideterminazione della pena disposta dalla Corte d'appello: pena ridotta rispetto al primo grado e dichiarazione di prescrizione per il capo B da quanto emergeva in appello). La Cassazione ha precisato che non sussiste travisamento delle prove né illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito e ha respinto le censure difensive circa l'arma presumibilmente scarica o l'errata ricostruzione della direzione dei colpi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese del giudizio di cassazione (art. 616 c.p.p.), nonché al pagamento delle spese a favore delle parti civili (con revoca del gratuito patrocinio dichiarata dal difensore).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma che disciplina il tentativo: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'idoneità dell'azione va valutata ex ante con riferimento alla situazione concretamente prevedibile dall'agente.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sul delitto di omicidio; la fattispecie è stata contestata in forma tentata ai sensi della combinazione con l'art. 56, ritenendo sussistente l'animus necandi.

  • art. 577 n. 4 cod. pen.

    Aggravante prevista per reati contro la persona; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante dei futili motivi (articolata anche con riferimento all'art. 61 n.1 per la quantificazione della pena).

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti; utilizzata nella valutazione complessiva della pena e delle attenuanti/agggravanti applicate.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda il vizio di motivazione e la censura sul mancato rispetto dei criteri probatori: la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non viziata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul condanna alle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase.

Massime di principio

  • In tema di tentato omicidio, l'animus necandi può essere desunto da elementi oggettivi della condotta (numero dei colpi, distanza, zona colpita o mirata, ripetizione dell'azione, micidialità del mezzo): il giudice valuta l'idoneità ex ante secondo criteri probabilistici.
  • La Corte di cassazione non rivede libero il merito probatorio: se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica, le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa non sono sufficienti a infirmarla.
  • La prova che l'arma fosse scarica o si sia inceppata grava sulla difesa: senza elementi probatori che dimostrino l'ipotesi alternativa, la valutazione dei giudici di merito che reputano l'arma funzionante prevale in sede di legittimità.
  • Nel giudizio cautelare e in quello di merito la valutazione degli indizi è autonoma: un decreto o ordinanza cautelare rescissa non impedisce che, nel giudizio di cognizione, emergano elementi probatori sufficienti a confermare la responsabilità.
  • L'aggravante dei futili motivi richiede la sproporzione manifesta tra il motivo e la gravità dell'azione; se tale sproporzione è adeguatamente motivata dai giudici di merito, la Cassazione la conferma salvo illogicità manifesta.
  • Le contestazioni circa la direzione dei colpi e l'idoneità della condotta vanno supportate da rilievi tecnici (perizie balistiche, repertazione bossoli, relazione della polizia scientifica); in loro assenza, i rilievi testimoniali e i reperti possono legittimamente sostenere la ricostruzione accusatoria.

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