Cassazione Penale, Sentenza n. 38607/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: il ricorrente contestava (1) l'insussistenza del tentato omicidio relativo al primo episodio (sosteneva che l'arma fosse scarica o si fosse inceppata e quindi la condotta non fosse idonea a cagionare la morte); (2) l'errata qualificazione come tentato omicidio del secondo episodio (spari verso la porta: si contestava che i colpi fossero diretti verso persone e che l'imputato fosse consapevole dell'idoneità dei colpi a raggiungere chi era dietro la porta); (3) la qualificazione dell'aggravante dei futili motivi e la mancata valorizzazione di una possibile provocazione; (4) vizi di motivazione e applicazione delle norme processuali (art. 192 c.p.p. e altri). Il ricorso era articolato anche su profili di valutazione probatoria e di interpretazione dell'elemento soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla responsabilità di Pennestrì per il capo A (tentato omicidio), ritenendo idonea e univoca la condotta alla luce degli elementi oggettivi acquisiti (numero e direzione dei colpi, distanza, zona corporea presa di mira, reiterazione e manifestazioni di intento omicidiario). Ha inoltre confermato la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi e la decisione di merito (tra cui la rideterminazione della pena disposta dalla Corte d'appello: pena ridotta rispetto al primo grado e dichiarazione di prescrizione per il capo B da quanto emergeva in appello). La Cassazione ha precisato che non sussiste travisamento delle prove né illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito e ha respinto le censure difensive circa l'arma presumibilmente scarica o l'errata ricostruzione della direzione dei colpi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese del giudizio di cassazione (art. 616 c.p.p.), nonché al pagamento delle spese a favore delle parti civili (con revoca del gratuito patrocinio dichiarata dal difensore).
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma che disciplina il tentativo: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'idoneità dell'azione va valutata ex ante con riferimento alla situazione concretamente prevedibile dall'agente.
art. 575 cod. pen.
Norma sul delitto di omicidio; la fattispecie è stata contestata in forma tentata ai sensi della combinazione con l'art. 56, ritenendo sussistente l'animus necandi.
art. 577 n. 4 cod. pen.
Aggravante prevista per reati contro la persona; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante dei futili motivi (articolata anche con riferimento all'art. 61 n.1 per la quantificazione della pena).
art. 61 n. 1 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti; utilizzata nella valutazione complessiva della pena e delle attenuanti/agggravanti applicate.
art. 192 cod. proc. pen.
Riguarda il vizio di motivazione e la censura sul mancato rispetto dei criteri probatori: la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non viziata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sul condanna alle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase.
Massime di principio
- In tema di tentato omicidio, l'animus necandi può essere desunto da elementi oggettivi della condotta (numero dei colpi, distanza, zona colpita o mirata, ripetizione dell'azione, micidialità del mezzo): il giudice valuta l'idoneità ex ante secondo criteri probabilistici.
- La Corte di cassazione non rivede libero il merito probatorio: se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica, le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa non sono sufficienti a infirmarla.
- La prova che l'arma fosse scarica o si sia inceppata grava sulla difesa: senza elementi probatori che dimostrino l'ipotesi alternativa, la valutazione dei giudici di merito che reputano l'arma funzionante prevale in sede di legittimità.
- Nel giudizio cautelare e in quello di merito la valutazione degli indizi è autonoma: un decreto o ordinanza cautelare rescissa non impedisce che, nel giudizio di cognizione, emergano elementi probatori sufficienti a confermare la responsabilità.
- L'aggravante dei futili motivi richiede la sproporzione manifesta tra il motivo e la gravità dell'azione; se tale sproporzione è adeguatamente motivata dai giudici di merito, la Cassazione la conferma salvo illogicità manifesta.
- Le contestazioni circa la direzione dei colpi e l'idoneità della condotta vanno supportate da rilievi tecnici (perizie balistiche, repertazione bossoli, relazione della polizia scientifica); in loro assenza, i rilievi testimoniali e i reperti possono legittimamente sostenere la ricostruzione accusatoria.
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